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Caso Lavezzi: ecco come il Pocho può essere scagionato

Caso Lavezzi: ecco come il Pocho può essere scagionato
martedì 15 febbraio 2011, 08:542011
di Cesare Di Cintio
Nato il 01.07.1972, avvocato, iscritto al Foro di Bergamo, socio dello studio legale Di Cintio- Ferrari, si occupa di diritto penale e sportivo. Consulente legale di www.Tuttomercatoweb.com

Gentili lettori ,
la grande partita del Napoli a Roma ha lasciato una scia di polemiche per l'episodio dello sputo, presunto, tra il giocatore giallorosso Aleandro Rosi e quello partenopeo Ezequiel Lavezzi i quali sono stati entrambi squalificati con provvedimento del Giudice Sportivo per tre giornate di campionato.
La procedura è stata attivata su istanza del Procuratore Federale che, tempestivamente, segnalava la violazione dell' ex art. 35, 1.3, CGS per un fatto di condotta violenta, quale appunto uno sputo, che non sarebbe ( uso il condizionale non a caso) stato giudicato dall'arbitro il quale, di conseguenza, non prendeva decisioni al riguardo.
Per tale motivo il Giudicante esaminava i filmati di Sky depositati dal Procuratore Federale dai quali sarebbe emersa, come cita il comunicato del giudice sportivo, la "condotta tenuta al 19° del primo tempo dal calciatore Rosi Aleandro (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Lavezzi Ezequiel Ivan (Soc. Napoli) e la condotta immediatamente successiva " del calciatore Napoletano nei confronti di quello Romanista.
Secondo il provvedimento che il Napoli ha tempestivamente impugnato le immagini televisive documenterebbero il comportamento del calciatore Romanista che, "nel cerchio di centro campo e ben lontano dall'azione in svolgimento in altra zona del campo, si avvicinava al calciatore partenopeo, che gli volgeva parzialmente le spalle, e da una distanza di circa un metro, con palese gestualità, gli indirizzava uno sputo, che veniva immediatamente "ricambiato"".
Per costante orientamento interpretativo degli Organi di giustizia sportiva, lo sputo deve considerarsi a tutti gli effetti una "condotta violenta" da cui conseguirebbe, secondo il Giudice Sportivo, l'ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della "prova televisiva" e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS delle condotte segnalate che venivano quantificate nel minimo edittale in tre giornate di campionato per ciascun giocatore.


Tale situazione, tuttavia, non veniva percepita dall'Arbitro che, quindi, non assumeva, nell'immediato, alcun provvedimento disciplinare come, del resto, lo stesso confermava nel supplemento di referto richiesto dal Giudice Sportivo.
A tale proposito, il Direttore di gara, dichiarava di non aver visto alcunchè e sottolineava come le ammonizioni ai calciatori Rosi e Lavezzi fossero state riferite a delle spinte reciproche segnalate dall'assistente.
Le immagini, tuttavia, non danno certezze sul punto e tutto questo potrebbe favorire la difesa del ricorrente Lavezzi.
Ciò renderebbe vulnerabile la prova televisiva, richiamata dalla Procura Federale che, alla luce di quanto esposto, potrebbe esser giudica non utilizzabile per due ordini di motivi.
Innanzitutto le immagini non paiono affatto chiare ed inequivocabili poiché si percepiscono solo dei movimenti dei giocatori e, in particolare, con riferimento a Lavezzi, non vi è assoluta certezza ed evidenza che abbia ricambiato lo sputo dell'avversario.
Si vede solo che Lavezzi si volge verso l'avversario ma non vi è chiarezza sul presunto riprovevole comportamento che gli viene addebitato.
Del resto lo stesso provvedimento del Giudice Sportivo ritiene "che le immagini non consentono di determinare con assoluta certezza in che misura ed in quale zona del corpo gli sputi abbiano colpito il rispettivo avversario", lasciando intendere di aver desunto si trattasse di sputi reciproci dalla semplice analisi dei movimenti del corpo dei calciatori.
Quanto alla condotta tenuta dall'arbitro Bergonzi vi è poi da sottolineare che, se da un lato, il direttore di gara non vedeva poiché di spalle, dall'altro, sembrava esser stato richiamato dall'assistente dopo il fatto contestato e, solo successivamente, comminava la doppia ammonizione a Rosi e Lavezzi.
Conseguentemente, se il Sig. Bergonzi ha provveduto a sanzionare, con un doppio cartellino giallo, lo "screzio" ( inteso come episodio ) tra Rosi e Lavezzi su segnalazione dal suo collaboratore allora significa che l'assistente ha visto (correttamente o meno) qualcosa che, successivamente, è stato giudicato e, poi, sanzionato.
Se ciò fosse provato dalla difesa del Napoli, allora, non vi sarebbero gli estremi per la sanzione comminata per mezzo della prova televisiva e, quindi, il ricorrente Lavezzi potrebbe esser scagionato e la squalifica annullata.