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ESCLUSIVA TMW - Avv. Di Cintio: "Ecco i possibili risvolti giuridici di Carpi-Padova"

ESCLUSIVA TMW - Avv. Di Cintio: "Ecco i possibili risvolti giuridici di Carpi-Padova"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
martedì 28 gennaio 2014, 10:502014
di Luca Bargellini

Si è discusso venerdì 24 gennaio in Corte di Giustizia Federale il reclamo presentato dalla società Padova Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo di far riprendere dal minuto 26'30'' la partita contro il Carpi, sospesa il 31 agosto 2013 per un problema all'impianto di illuminazione. La Corte di Giustizia Federale ha respinto il reclamo della società patavina confermando la decisione del Giudice Sportivo.
TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva l'avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, particolarmente attivo nelle dinamiche istituzionali, per commentare con lui la decisione assunta dai giudici.

Avvocato, qual è l'importanza di questa decisione?
"La Corte di Giustizia Federale ha confermato quanto deciso dal Giudice Sportivo. Secondo l'organo di secondo grado la partita dovrebbe riprendere dal minuto 26'30'', essendo stato respinto il reclamo della società biancoscudata che aveva chiesto lo 0-3 a tavolino. La presente decisione, tuttavia, costituisce un precedente che merita attenzione dal punto di vista giuridico sia per la natura della statuizione intervenuta sia perché in futuro le norme dovranno garantire maggiormente l'effettività e la regolarità di tutte le partite".

La partita, quindi, ripartirà dal minuto 26'30''?
"Si, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia Federale, ma è chiaro che esiste ancora un iter giudiziario che deve essere completato. Ricordiamo che il Padova ha la possibilità di impugnare l'esito dei gradi endofederali davanti agli organi del CONI. In particolare, ritengo che l'organo deputato a conoscere questa vicenda sia l'Alta Corte di Giustizia del CONI, trattandosi di una questione rilevante per l'ordinamento sportivo, dato che l'intervenuta decisione potrebbe lasciare spazio ad interpretazioni "suggestive" delle norme del codice di giustizia sportiva. Sappiamo che le decisioni della Corte di Giustizia Federale sono immediatamente esecutive, ma è altrettanto vero che, unitamente alla facoltà di impugnativa, l'interessato ha la possibilità di richiedere la sospensione dell'efficacia delle medesime, in presenza di particolari motivi".

Quali sono i termini di impugnazione?
"I termini ordinari per l'impugnazione sono di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Per completezza, devo precisare che presso gli organi CONI si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui per provvedimento deve intendersi la decisione nel complesso, completa quindi di motivazioni. La Corte dovrebbe rendere note le motivazioni nei 15 giorni successivi all'emissione del dispositivo. Devo, tuttavia, precisare che tale termine è solo ordinatorio. L'eventuale mancato rispetto delle tempistiche poc'anzi accennate, pertanto, non inficia la legittimità della decisione". 

Pare che in discussione sia stato richiamato il caso Cittadella - Novara della scorsa stagione sportiva, da lei patrocinato. Ci sono analogie?
"In termini di merito della vicenda nessuno. In rito sollevammo dei profili di inammissibilità dell'impugnazione che vennero accolti. Nel caso di specie, tuttavia, potremo sapere se e come abbia rilevato tale precedente solo al momento della pubblicazione delle motivazioni". 

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