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Giudice sportivo, due giornate a Kucka e Dessena

Giudice sportivo, due giornate a Kucka e DessenaTUTTO mercato WEB
© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS
martedì 30 agosto 2016, 11:542016
di Daniel Uccellieri

Sono uscite le decisioni del giudice sportivo in merito alla seconda giornata di serie A:

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

KUCKA Juraj (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per
avere, al 30° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione
ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
LAURINI Vincent Alain (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
NIANG Mbaye (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DESSENA Daniele (Cagliari): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, non
inserito in distinta, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

Queste invece le ammende alle società:

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere omesso di intervenire, nel corso del
secondo tempo, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la
ripresa del giuoco.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 21° del primo
tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
24/60
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, accesso nel proprio settore, tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett.
b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti