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Settore giovanile, nuova stangata per l'Avellino. Inibito e multato il diesse De Vito
mercoledì 28 settembre 2016, 11:18Focus
di redazione TuttoAvellino
per Tuttoavellino.it

Settore giovanile, nuova stangata per l'Avellino. Inibito e multato il diesse De Vito

Nuova stangata per l'Avellino sulla gestione del settore giovanile della passata stagione. La società biancoverde è stata multata di 13500 euro per responsabilità oggettiva, mentre il direttore sportivo Enzo De Vito è stato inibito per quattro mesi e multato di 10000 euro, per - secondo quanto si legge dalla disposizione della Procura Federale - non aver assicurato al calciatore Antonio Riccio, tesserato dell'U.S. Avellino, lo svolgimento dell'attività sportiva e per aver consentito al signor Enzo Vito, non tesserato con la società, di svolgere per proprio conto le funzioni di direttore responsabile del settore giovanile.

Di seguito il comunicato integrale:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo DE VITO e della società US AVELLINO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO DE VITO, Direttore Responsabile della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, per aver violato: – l’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 91, comma 1 delle NOIF, per non aver assicurato al sig. Antonio RICCIO, tesserato della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento; – l’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per aver consentito al sig. Vincenzo VITO, soggetto non tesserato, di svolgere per proprio conto e nell’interesse della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, le funzioni di Dirigente Responsabile di fatto del Settore giovanile della società;

US AVELLINO 1912 S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma, 2 del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo DE VITO e dal Sig. Massimiliano Taccone in qualità di legale rappresentante della società US AVELLINO 1912 S.r.l.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo DE VITO e di € 13.500,00 (€ tredicimilacinquecento/00) di ammenda per la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l..