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BREAKING NEWS - Assolto FalascoTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
lunedì 24 ottobre 2016, 18:45Campionato
di Redazione Tuttocesena
per Tuttocesena.it

BREAKING NEWS - Assolto Falasco

Nicola Falasco è stato assolto dalle accuse della Procura Federale in merito all'inchiesta "Dirty Soccer". Il Tribunale Federale Nazionale ha rilevato un vizio di forma nella notifica del deferimento e ha dichiarato "irricevibile" il dispositivo della Procura. In particolare il Tribunale ha contestato un ritardo nella notifica del provvedimento ai calciatori finiti sotto inchiesta e tale ritardo è stato usato dai legali delle parti in causa per sollevare un'eccezione.

La chiusura delle indagini dell'inchiesta Dirty Soccer è avvenuta il 3 maggio 2016: la Procura aveva allora 45 giorni per notificare il deferimento ai tesserati coinvolti. La notifica però è arrivata il 4 agosto anzichè alla scadenza dei 45 giorni, ovvero  il 17 luglio.

Il Tribunale ha così ritenuto l'eccezione fondata estendendola d'ufficio anche a coloro che non l'avevano sollevata.

Di seguito alcuni passi del dispositivo ufficiale pubblicato sul sito della FICG: "È stata eccepita da alcuni resistenti, in particolare dai Sigg.ri Ascari, Bagnoli, Bellini, Cianciolo, Falasco, Falconieri, Maglia e Romeo, nonché dalle Società Tuttocuoio, Paganese, Santarcangelo, Savona, Pistoiese, l’inammissibilità e/o la improcedibilità del deferimento a motivo della inosservanza da parte della Procura Federale dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS, recante norme sull’azione del Procuratore Federale. I resistenti hanno dedotto, a sostegno di tale eccezione, che la Procura Federale, avendo comunicato loro la conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, in una alla concessione di giorni 45 decorrenti da detta comunicazione per essere sentiti o per presentare memorie difensive, doveva notificare il deferimento entro la data del 17 luglio 2016, cioè nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 45 giorni che erano stati concessi (3 maggio + 45 = 17 giugno), anziché il 4 agosto successivo, come in effetti era avvenuto, con conseguente palese violazione del termine di giorni 30 previsto dalla norma, decorrente dalla scadenza dei 45 giorni di cui sopra.

L’eccezione è fondata.