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Foggia, un mese di squalifica per Vacca. Il comunicato della FIGC

Foggia, un mese di squalifica per Vacca. Il comunicato della FIGCTUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Scialla
giovedì 28 luglio 2016, 21:572016
di Tommaso Maschio
fonte Figc.it

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 835 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Antonio Junior VACCA e della società FOGGIA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO JUNIOR VACCA, calciatore tesserato per la società FOGGIA CALCIO S.R.L., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per le frasi proferite pubblicamente, sia prima e sia al termine della gara Foggia-Benevento del 30.1.2016, nei confronti dei tifosi e calciatori del Benevento alimentando, in tal modo, un clima ostile tra le opposte tifoserie;

FOGGIA CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio calciatore Antonio Junior VACCA;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Junior VACCA e dal Sig. Adolfo Lucio FARES nell'interesse della società FOGGIA CALCIO S.R.L. in qualità di legale rappresentante;

− vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di squalifica per il Sig. Antonio Junior VACCA e di € 500,00 di ammenda per la società FOGGIA CALCIO S.R.L.;
si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.