Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliariempolifiorentinafrosinonegenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliromasalernitanasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenalatinalivornonocerinapalermoparmaperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriaternanaturrisvenezia
Altri canali serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta

Giudice Sportivo, multate 9 società. Stangata per Luci della Lupa Roma

Giudice Sportivo, multate 9 società. Stangata per Luci della Lupa RomaTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
martedì 22 novembre 2016, 14:532016
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo di Lega Pro a seguito delle risultanze degli atti ufficiali dopo la quattordicesima giornata ha multato nove società:

"€ 3.500,00 GUBBIO 1910 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso per gran parte del secondo tempo di gara indirizzavano ad un assistente arbitrale reiterati insulti e lanci di acqua, birra e sputi che lo raggiungevano alla schiena, nonchè una bottiglietta d'acqua piena, senza conseguenze.
€ 1.500,00 CREMONESE S.P.A. perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e accendeva no un fumogeno che veniva lanciato nel recinto di gioco e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, il tutto senza conseguenze.
€ 1.000,00 ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL perché un addetto alla sicurezza, ed al termine della gara aprendo un cancello dagli spalti al terreno di gioco ne permetteva l'ingresso a diverse persone non autorizzate.
€ 1.000,00 FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente nel recinto di gioco, dopo la segnatura di una rete della propria squadra entrava sul terreno di gioco per festeggiare unitamente ai componenti delle panchine. 
€ 1.000,00 MODENA F.C. S.P.A. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno che veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze.
€ 1.000,00 TERAMO CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno che veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze.
€ 500,00 ANCONA 1905 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso danneggiavano i servizi igienici del settore dello stadio loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto).
€ 500,00 CALCIO PADOVA S.P.A. perché propri sostenitori in campo avverso danneggiavano i servizi del settore dello stadio loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto).
€ 500,00 VIBONESE CALCIO S.R.L. per aver causato ritardo sull'orario d'inizio della gara".

Il Giudice Sportivo ha inoltre inibito fino a fine febbraio Alessandro Luci della Lupa Roma "perché allontanato dalla panchina aggiuntiva per reiterate proteste verso l'arbitro assumeva comportamento irriguardoso attraversando con passo lento il campo di gioco, impedendo l'immediata ripresa della gara ed una volta raggiunto l'arbitro gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose; il medesimo si posizionava in tribuna e per l'intera durata del secondo tempo di gara rivolgeva alla terna arbitrale ed agli addetti federali ulteriori e reiterate frasi offensive e minacciose (r.A., A.A. cc e proc. Fed.)".