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Pordenone, mancava la fideiussione per la Serie D: patteggiata ammenda

Pordenone, mancava la fideiussione per la Serie D: patteggiata ammendaTUTTO mercato WEB
© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio
mercoledì 22 febbraio 2017, 19:112017
di Luca Bargellini
fonte TuttoLegaPro.com

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale, con atto del 1° dicembre scorso ha deferito a Mauro Lovisa, all’epoca del fatto Presidente della Società Pordenone Calcio, "per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016" nonché la stessa società neroverde per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;

> che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all’11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.);

> che entrambi i deferiti, con separate memorie del 13 febbraio 2017, hanno chiesto il proscioglimento, deducendo che la Società alla data del 7 luglio 2015 esponeva un saldo contabile attivo, che non vi erano pendenze in corso, né vertenze deliberate da saldare e che la Lega era in possesso di garanzia bancaria a prima richiesta di € 600.000,00, che era stata presentata per l’iscrizione al Campionato 2014/2015; e che, conseguentemente, essendo stato tutto ciò accertato dalla stessa Lega Pro che aveva emesso una nota al riguardo, la fideiussione bancaria di cui al Punto A/5 della normativa sugli adempimenti non era dovuta e per questo non era stata depositata;

> considerato che prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS [“pena base per Mauro Lovisa, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), convertita nella sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (Euro duemila/00); pena base per la Società Pordenone Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)”].

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale è stata infine disposta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- ammenda di € 2.000,00 a carico di Mauro Lovisa;
- ammenda di € 667,00 nei confronti della Società Pordenone Calcio Srl.