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Torres, retrocessione all'ultimo posto

Torres, retrocessione all'ultimo postoTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
sabato 29 agosto 2015, 23:352015
di Luca Esposito

Alla fine la Torres paga a caro prezzo quanto accaduto in occasione della partita di Coppa Italia con il Pisa e, anziché rimanere in Lega Pro con la penalizzazione, viene retrocessa all'ultimo posto del suo girone. Confermata la punizione anche per L'Aquila per responsabilità oggettiva, e accolte le ragioni della Pro Patria che aveva fatto ricorso. Questo il dispositivo emanato dalla FIGC:

> ricorso del Procuratore Federale avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte a Capitani (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), Costantino (mesi 3 di squalifica ed € 15.000,00 di ammenda), Di Lauro (anni 2 e mesi 6 di squalifica ed € 35.000,00 di ammenda), Di Nicola (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), Nucifora (mesi 3 di inibizione ed € 15.000,00 di ammenda), Sampino (anni 2 di inibizione ed € 25.000,00 di ammenda), L'Aquila (€ 25.000,00 di ammenda) e Torres (punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 di ammenda): in parziale accoglimento del ricorso ha disposto:

- nei confronti del sig. Capitani Domenico la sanzione dell'inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.,;

- nei confronti del sig. Di Nicola Ercole la sanzione dell'inibizione di anni 4 e mesi 9, con l'ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;

- nei confronti del sig. Di Lauro Fabio la sanzione della squalifica di anni 4 e mesi 3, con l'ammenda di € 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;

- nei confronti del sig. Sampino Giuseppe la sanzione dell'inibizione per anni 4 e mesi 6, con l'ammenda di € 70.000,00, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;

- nei confronti della società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato 2015/2016, con l'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00), ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte, ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, nonché 6, comma 1, C.G.S., al sig. Di Nicola Ercole;

- nei confronti della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. l'applicazione della sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante Capitani Domenico, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., nonché l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine alla condotta ascritta ai tesserati Nucifora e Costantino, ex art. 6, comma 5 C.G.S.. Respinge l'appello quanto alle posizione del sig. Costantino e del sig. Nucifora.

> Respinto il ricorso della Torres e di Capitani.

> Parzialmente accolto il ricorso di Costantino: ridotta la sanzione all'ammenda di € 5.000,00 confermando per il resto.

> Accolto il ricorso della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese).

> Respinto il ricorso della società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l.

> Respinto il ricorso del signor Giuseppe Sampino.

> Respinto il ricorso del signor Fabio Di Lauro.

> Respinto il ricorso del signor Ercole Di Nicola.