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Serie B, i provvedimenti del Giudice Sportivo

Serie B, i provvedimenti del Giudice SportivoTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
domenica 21 settembre 2014, 17:452014
di Alessio Alaimo

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battagli a, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 settembre 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

-Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori della Società Avellino hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CG S, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circost anze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

-Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. CARPI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica, per avere inoltre acceso alcuni fumogeni nel proprio settore, per avere, al termine della gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro;; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

-Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LATINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato, per un breve lasso di tempo, un coro insultante nei confronti della tifoseria avversaria e per avere, inoltre, fatto esplodere numerosi petardi nel proprio settore; sanzione a ttenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

-Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamen te operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

-Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

-Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

-Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VIRTUS LANCIANO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acce so due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
GAGLIOLO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 19° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito con una gomitata volontaria e violenta un avversario al volto.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00
PASCIUTI Lorenzo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 47 ° del secondo tempo, all'atto dell 'espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara, rivolgendogli espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BASTIANONI Antonio Elia (Varese): per avere commesso un intervento falloso su un a vversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere inoltre, all'atto dell'espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, assunto un atteggiamento stizzoso nei confronti dell'Arbitro, colpendo con un calcio la bandierina d'angolo, causandone la rottura.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00
RAMOS BORGES Emerson (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione); per ave re commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VITALE Luigi (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.