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Giudice Sportivo playoff: Taranto stangato, multa e due turni a porte chiuseTUTTO mercato WEB
© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com
domenica 19 maggio 2024, 17:00Altre news
di Valeria Debbia
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo playoff: Taranto stangato, multa e due turni a porte chiuse

10 mila euro di ammenda al Vicenza. Multate anche Catania e Casertana

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18 MAGGIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno Play Off Nazionale i sostenitori delle Società CARRARESE e CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
GARA L.R. VICENZA – TARANTO

Il Giudice Sportivo,
rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue:
A) i sostenitori della Società Taranto, posizionati nel Settore Curva Nord A, hanno lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, quindici petardi di elevata intensità, cinque fumogeni e un seggiolino sul terreno di gioco; cinque fumogeni, tre petardi di elevata potenza e un seggiolino nel recinto di gioco; durante tali atti il tappo di un petardo scoppiato colpiva il DGE della Società LR Vicenza che si trovava all'interno del terreno di gioco insieme ad altro personale di servizio mentre effettuavano la bonifica del terreno di gioco per permettere la ripresa di gioco della gara sospesa per 8 minuti dall'Arbitro;
2. al 24° minuto del primo tempo, mentre un Vigile del Fuoco si accingeva a spegnere un fumogeno sul terreno di gioco veniva lanciato, verso di lui, un petardo di elevata potenza che scoppiava a breve distanza da lui, altro petardo di elevata potenza veniva lanciato nei pressi del Settore riservato agli
operatori di servizio colpendo uno Steward ad un piede provocando una ferita lacero contusa con perdita di sangue e allo stordimento di altro Steward; gli stessi dopo le prime immediate cure da parte degli operatori sanitari venivano accompagnati presso il locale ospedale per ulteriori accertamenti;
3. durante l’intervallo, quattro fumogeni, un seggiolino e una bottiglietta di acqua semipiena, tali lanci costringevano l’Arbitro ad iniziare il secondo tempo con un minuto di ritardo;
4. al 10° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco nell’area di rigore costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per un minuto.
Il lancio dei predetti fumogeni e petardi hanno causato danni ai LED posizionati a bordo campo ed ai teli di copertura; inoltre sono stati causati danni con bruciature vistose anche ad oggetti personali degli Steward (borsoni e giacconi);
B) i sostenitori del Taranto, al termine della gara, dopo che le squadre hanno fatto rientro negli spogliatoi, hanno danneggiato e lanciato trentotto seggiolini sul terreno di gioco e quarantotto seggiolini nel recinto di gioco, numero due estintori e tre pile;
C) i sostenitori del Taranto hanno, danneggiato molte parti dei servizi igienici nel Settore loro riservato; 
D) dai referti sono emerse, altresì, a carico dei sostenitori della Società L.R Vicenza, occupanti il Settore Curva Sud, le seguenti condotte: al primo minuto del primo tempo, lanciavano, in risposta ai lanci effettuati dalla tifoseria avversaria, numero dodici fumogeni sul terreno di gioco contribuendo a
determinare un’interruzione della gara dal 1° all’ 8°minuto; inoltre, durante la gara, lanciavano tre fumogeni nel recinto di gioco e sei petardi sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del TARANTO
e L.R. VICENZA, adotta i seguenti provvedimenti:



Società L.R. VICENZA
AMMENDA DI EURO 10.000,00

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al concorso nella interruzione della gara sopra descritta) e considerate le misure previste e poste in essere.
in applicazione dei modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

Società TARANTO
OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE CASALINGHE A PORTE CHIUSE ED EURO 15.000,00 DI AMMENDA

Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del TARANTO.
Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della gara per otto minuti da parte dell’Arbitro, la ritardata ripresa del gioco dopo l'intervallo di circa un minuto e altra interruzione della gara al 10° minuto del secondo tempo per un minuto.
Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi e degli addetti ai servizi e hanno provocato ingenti danni all’impianto sportivo in quanto il lancio del materiale pirotecnico ha comportato conseguenze pregiudizievoli a carico dei due Steward e il DGE della Società LR Vicenza.
Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 3 dell'art. 26 cit., impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l'obbligo a carico della Società Taranto di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all'irrogazione di un'ammenda. La congrua graduazione della sanzione, commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata.
Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di due gare casalinghe a porte chiuse e di EURO 15.000,00 di ammenda.
Dispone che la sanzione della disputa di due gare casalinghe a porte chiuse sia scontata in occasione delle prime due gare casalinghe del prossimo Campionato che la Società TARANTO disputerà.

AMMENDA € 1.500,00
CATANIA

A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro, intonato all’8° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro, intonato all’8° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
C) per avere una parte dei suoi sostenitori (40%), posizionati nel Settore Curva Nord Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro, intonato: al 44° minuto del primo tempo per due minuti; al 35° minuto del secondo tempo per due minuti e al 36° minuto del secondo tempo per cinque volte un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria;
D) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna B, al 4°, 17° e 18° minuto del secondo tempo, durante la battuta di tre calci d’angolo da parte di un giocatore avversario, puntato un raggio laser luminoso di colore verde di notevole luminosità, in direzione del viso del giocatore avversario; in una delle predette occasioni il fascio laser attingeva il viso del calciatore il quale era costretto a coprirsi con il braccio gli occhi prima di procedere alla rimessa in gioco del pallone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
CASERTANA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Dstinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un petardo di lieve entità, nel recinto di giuoco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, al 39° minuto del secondo tempo, esposto per circa un minuto, uno striscione denigratorio nei confronti di un giocatore della Società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze. (r. proc. fed, r. c.c.).