
Ascoli, respinto il ricorso contro la squalifica di Tomei. Restano le 7 giornate di stop
Niente da fare per l’Ascoli e il tecnico Francesco Tomei. Il ricorso presentato dal club marchigiano contro la pesante squalifica subita dal suo allenatore – 7 giornate – è stato infatti respinto dalla Corte Sportiva d’Appello della FIGC. Questo il comunicato completo:
"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Savio Picone - Vice Presidente (relatore)
Daniele Cantini - Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
nell'udienza fissata per il 17 settembre 2025, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0009/CSA/2025-2026, proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a. in data 13.09.2025 avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Tomei Francesco in relazione alla gara Ascoli/Juventus Next Gen del 06.09.2025; uditi l'Avv. Paolo Rodella e il Sig. Tomei Francesco; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO: Respinge il reclamo in epigrafe".
Di seguito le motivazioni del Giudice Sportivo sui sette turni di stop inflitti a Tomei:
“A) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto lanciava con violenza, ad una distanza di circa venti metri, una bottiglietta semipiena d’acqua al suo indirizzo, colpendolo ad un piede senza provocargli conseguenze, per contestarne l’operato;
B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a seguito del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, protestava platealmente gesticolando e proferendo ripetutamente una frase irriguardosa nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la pericolosità e l’esecrabilità del lancio effettuato e tenuto conto della sanzione prevista dall’art. 36, comma 1, lett. B), C.G.S, che disciplina una condotta analoga a quella perpetrata (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale)”.
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