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Giudice sportivo, ammende ad Atalanta, Lecce, Cremonese, Lazio e Sassuolo: il comunicato
Dopo le gare della diciottesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha comminato ammende ad Atalanta, Lecce, Cremonese, Lazio e Sassuolo. Questo il comunicato:
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bicchieri di plastica semi pieni ed una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bicchieri di plastica semi pieni ed una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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