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Brescia, inammissibile il secondo ricorso per il tesseramento di Pandolfi. La nota del TFN
Il Brescia perde anche il secondo round contro la Turris in merito al tesseramento di Luca Pandolfi, attaccante '98 che si è trasferito a gennaio dai campani ai lombardi. Un trasferimento che la società di Cellino vorrebbe annullare a causa dei problemi fisici del calciatore. Si tratta della seconda volta che il TFN rigetta la richiesta delle Rondinelle. Questa la nota odierna del Tribunale Federale Nazionale:
"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente; avv. Francesco Corsi – Componente; avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente; avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore); avv. Laura Vasselli – Componente; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 1° aprile 2021, a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC della società Brescia Calcio Spa (matr. FIGC 7810) contro la società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC 949250) avverso la validità di (I) Vdt per calciatori professionisti (II) Accordo in Bollo (III) Mod. Premi e/o Indennizzi (IV) obbligo di trasformazione cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 del 1° febbraio 2021 (V) visto di esecutività n. 0001875161/20 dell’8 febbraio 2021 nonché del contratto di prestazione sportiva n. 0001875161/20 del 1° febbraio 2021 relativo al calciatore Luca Pandolfi (n. 14.03.1998 - matr. FIGC 5675128), il seguente DISPOSITIVO.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dalla società Brescia Calcio Spa. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 1° aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020".
"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente; avv. Francesco Corsi – Componente; avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente; avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore); avv. Laura Vasselli – Componente; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 1° aprile 2021, a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC della società Brescia Calcio Spa (matr. FIGC 7810) contro la società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC 949250) avverso la validità di (I) Vdt per calciatori professionisti (II) Accordo in Bollo (III) Mod. Premi e/o Indennizzi (IV) obbligo di trasformazione cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 del 1° febbraio 2021 (V) visto di esecutività n. 0001875161/20 dell’8 febbraio 2021 nonché del contratto di prestazione sportiva n. 0001875161/20 del 1° febbraio 2021 relativo al calciatore Luca Pandolfi (n. 14.03.1998 - matr. FIGC 5675128), il seguente DISPOSITIVO.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dalla società Brescia Calcio Spa. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 1° aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020".
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