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Serie A, giudice sportivo: una giornata di squalifica per i quattro espulsi
In attesa delle ultime tre partite della decima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha emesso il primo comunicato, dopo le prime sette gare disputate, squalificando per una giornata i quattro calciatori che sono stati espulsi tra martedì e mercoledì. Si tratta di Reda Belahyane e Jackson Tchatchoua dell'Hellas Verona, Saba Goglichidze dell'Empoli e Isaa Toure dell'Udinese.
Le ammende.
Multe poi per sei club. Questo il dettaglio:
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco ed alcuni bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Le ammende.
Multe poi per sei club. Questo il dettaglio:
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco ed alcuni bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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