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CONI, respinti i ricorsi del Palermo. Inammissibile quello del FoggiaTUTTO mercato WEB
© foto di Antonio Vitiello
lunedì 22 luglio 2019, 21:53Serie B
di Tommaso Maschio
fonte coni.it

CONI, respinti i ricorsi del Palermo. Inammissibile quello del Foggia

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, al termine della sessione di udienze di oggi, presieduta dal Presidente Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2019, presentato, in data 14 giugno 2019, dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, emessa a mezzo CC.UU. n. 124/CSA del 9 aprile 2019 (dispositivo) e n. 147/CSA del 15 maggio 2019 (motivazioni), con cui, in sede di secondo rinvio, la CSA FIGC ha rigettato le domande formulate dalla U.S. Palermo ed ha confermato la natura e la misura delle sanzioni, a carico della società Frosinone Calcio.

HA ALTRESI’, DISPOSTO CHE le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC, e nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Frosinone Calcio s.r.l..

Previa acquisizione della formale dichiarazione di accettazione di rinuncia dei termini a difesa, il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha, inoltre, assunto le seguenti decisioni:

Nei giudizi iscritti:


- al R.G. ricorsi n. 54/2019, presentato, in data 8 luglio 2019, dalla società Foggia Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), l’Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l., nonché contro l’U.S. Città di Palermo S.p.A., per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, pubblicata, nel dispositivo, con C.U. n. 108/CFA del 29 maggio 2019, e, completa di motivazioni, con C.U. n. 122/CFA del 18 giugno 2019, con la quale, nel riformare la decisione di primo grado endofederale - che aveva irrogato, in capo alla società U.S. Città di Palermo S.p.A., la sanzione della penalizzazione all’ultimo posto della classifica di Serie B per la stagione 2018/2019, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020 - è stata irrogata nei confronti della medesima U.S. Città di Palermo S.p.A. una penalizzazione di 20 punti, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento della classifica finale del campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B con C.U. n. 169 del 30 maggio 2019, in cui il Foggia Calcio s.r.l. è stato collocato al terz’ultimo posto, con 37 punti e con una penalizzazione di 6 punti, con conseguente retrocessione in Serie C per la stagione 2019/2020, mentre l’U.S. Città di Palermo S.p.A. è stata collocata in undicesima posizione, con punti 43, e l’Unione Sportiva Salernitana 1919, all’esito dei play out del 5 e del 9 giugno 2019, è stata collocata in quint’ultima posizione, con punti 38, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020; per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 e al conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per l’illegittima esclusione del Foggia Calcio s.r.l. per la stagione sportiva 2019/2020 del Campionato di calcio di Serie B;

- al R.G. ricorsi n. 60/2019, presentato, in data 18 luglio 2019, dal sig. Giovanni Giammarva avverso la decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata il 18 giugno 2019 e notificata a mezzo pec al ricorrente il successivo 20 giugno, con la quale, in parziale accoglimento del gravame proposto dal medesimo ricorrente ed in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s., è stata irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della inibizione di un anno, in luogo della sanzione della inibizione di due anni, irrogata dal giudice di prime cure endofederale.
- al R.G. ricorsi n. 61/2019, presentato, in data 18 luglio 2019, dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Procura Federale FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi, del dott. Giovanni Giammarva, delle società Benevento Calcio s.r.l., U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e A.C. Perugia Calcio S.r.l., nonché della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata in data 18 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame presentato dal Palermo e in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, e 16 CGS, la misura sanzionatoria a carico della società ricorrente in punti 20 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500.000,00, in luogo della sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica per il Campionato di Serie B 2018/2019, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale FIGC con decisione di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s..

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL FOGGIA (ricorso 54/2019). HA, ALTRESI’ DOSPOSTO che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC; nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Unione Sportiva Salernitana 1919 s.r.l.; nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPB. Ha compensato le spese nei confronti dell’U.S. Città di Palermo S.p.A.
HA RESPINTO IL RICORSO DEL SIG. GIAMMARVA (ricorso 60/2019) E HA DISPSOTO che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

HA RESPINTO il ricorso del PALERMO (ricorso 61/2019) e ha disposto che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC, e nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPB.