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Gli agenti e le regole che verranno, tutti gli aspetti da chiarire

Gli agenti e le regole che verranno, tutti gli aspetti da chiarire TUTTO mercato WEB
domenica 14 gennaio 2018, 08:412018
di Claudio Pasqualin
fonte Testo raccolto da Alessio Alaimo

Una legge dello Stato, la Legge di Bilancio 2018, entrata in vigore lo scorso primo gennaio, pone fine al periodo di cosiddetta deregulation in materia di agenti di calciatori voluta dalla FIFA nell’aprile 2015 e recepita quasi passivamente dalla FIGC e introduce il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi cui ci si può iscrivere dopo una prova abilitativa di accesso alla professione.
L’art. 373 della legge in questione, sottraendo la materia alla Federcalcio, individua nel CONI l’ente istituzionale sportivo presso il quale è istituito il Registro.
Occorre subito sottolineare come il campo applicativo della norma non sia limitato al giuoco del calcio, ma si estenda a tutto lo sport professionistico italiano.
L’aspetto di maggior pregio, al quale rivolgere un plauso, è la ratio nella norma, ossia la volontà da parte del Legislatore di riconoscere, per legge, l’importanza di affidare nelle mani di soggetti qualificati - in possesso di specifici requisiti professionali e morali – l’assistenza di atleti e club volta alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica.
La norma dispone che oltre al pagamento di un bollo annuale di € 250, l’iscrizione al Registro è subordinata al rispetto di specifici requisiti soggettivi, quali: essere cittadini italiani o di altro paese membro dell’U.E. nel pieno godimento dei diritti civili, non aver riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, essere diplomati, aver superato una prova abilitativa diretta ad accertare l’idoneità.
E’ proprio la reintroduzione dell’esame abilitativo per l’accesso alla professione la nota forse più significativa che sconfessa, addirittura per legge, la pericolosa strada di deregolamentazione di settore intrapresa dalla FIFA, vigente dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017.
Altri due aspetti della norma rilevano in termini pratici per i cosiddetti operatori di mercato.
Il primo. E’ fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015, deve ritenersi quindi che gli Agenti abilitati dalla FIGC anteriormente alla deregulation abbiano già titolo per iscriversi al Registro senza dove sostenere la prova abilitativa. Non così per quelli iscritti all’Elenco autocertificativo in vigore sino al 31 dicembre 2017.
Il secondo. Disponendo il divieto per atleti e società professionistiche di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, pena la nullità dei contratti, la norma fa salve le competenze professionali riconosciute per legge.


Pur non facendo espresso riferimento alla figura professionale dell’avvocato, è di tutta evidenza che l’interpretazione della norma consenta di affermare che sia stata disposta una presunzione ex lege in merito all’idoneità professionale di assistere i propri clienti, siano essi atleti o club, da parte degli avvocati regolarmente iscritti presso il relativo Albo professionale, senza obbligo di iscrizione da parte di questi ultimi presso il neo istituito Registro degli Agenti Sportivi e quindi senza dover superare alcuna ulteriore prova abilitativa.
Tale previsione si ritiene avvalori ancor più la bontà della novella legislativa, rendendola coerente con il più ampio quadro normativo nazionale.
Tale clausola di salvezza ricorda l’art. 5 del previgente Regolamento Agenti di calciatori del 2010, il quale impediva a calciatori e club di avvalersi dell’assistenza di soggetti privi di licenza salvo si trattasse di avvocato iscritto nel relativo Albo.
Con la deregolamentazione del 2015, oltre all’abolizione dell’esame di accesso, dai regolamenti federali erano scomparsi i riferimenti alla figura qualificata dell’avvocato. Su tale ultimo aspetto proprio il Consiglio Nazionale Forense, con proprio parere del luglio 2015, su richiesta formale avanzata dall’Associazione Avvocaticalcio, rilevava che l’iscrizione all’Albo forense legittima ex se l’avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione, esonerandolo dall’obbligo di iscrizione nel registro dei procuratori sportivi e dai vincoli di forma contrattuale pretesi dalla FIGC.
Ben si concilia con la novità legislativa la disposizione di cui alla Legge Professionale Forense che riserva all’avvocato l’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale mediante conferimento di incarico nella forma del contratto di patrocinio.
La norma del 2018 dunque risolve anche tali aspetti precedentemente dibattuti, riconoscendo le competenze professionali già disciplinate per legge.
La nuova figura dell’Agente Sportivo e gli Avvocati che operano in ambito sportivo, vengono così legittimati quali figure professionali poste a tutela dei diritti contrattuali di atleti e club.
Resta da chiarire in che termini tecnici e tempi verrà data attuazione al testo di legge.
Entro sessanta giorni (quindi entro il 1° marzo 2018) il CONI dovrà disciplinare con proprio regolamento i casi di incompatibilità ed il relativo regime sanzionatorio.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI, dovranno invece essere stabilite le modalità di svolgimento delle prove abilitative e tutti gli ulteriori aspetti formali e pratici relativi all’istituzione del Registro degli Agenti Sportivi.
Una grande rivoluzione per il calciomercato che dovrebbe così riappropriarsi di competenza e professionalità