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Serie C, giudice sportivo in vista di Piacenza-Juventus U23: Zauli non sarà in panchina
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 24 OTTOBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
GARA PIACENZA/ GIANA ERMINIO DEL 24.10.2021
Questo Giudice sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara fra i due collaboratori delle due Società OMATI Vincenzo e GUARDINO Piero, osserva quanto segue.
Nella relazione in oggetto i due componenti specificano di non avere assistito in modo diretto ai fatti segnalati e non hanno assunto a verbale le dichiarazioni dei soggetti interessati e di quelli che hanno assistito ai fatti.
Si rende, pertanto, necessario disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale al fine di un più puntuale accertamento dei fatti, con l'audizione dei soggetti interessati e di quelli che hanno assistito ai fatti.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 1.000,00 DI AMMENDA
BANCHIERI SIMONE (PRO SESTO) per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto nei confronti degli avversari passando in modo provocatorio davanti alla panchina della squadra avversaria e poi davanti ad un calciatore avversario sul campo e, quindi, minacciando l'allenatore avversario, rendendo necessario l'intervento di altri tesserati per trattenere ed allontanare i due allenatori. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive delle rispettive condotte. (r.proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZAULI LAMBERTO (JUVENTUS U23) per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto nei confronti dell'allenatore avversario, rispondendo alle sue provocazioni e minacciandolo, rendendo necessario l'intervento di altri tesserati per trattenere ed allontanare i due allenatori. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive delle rispettive condotte. (r.proc. fed.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA € 500 DI AMMENDA
LIBERTAZZI GIOVANNI (PIACENZA) per aver pronunciato due espressioni blasfeme al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).
GARE DEL 24 OTTOBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
GARA PIACENZA/ GIANA ERMINIO DEL 24.10.2021
Questo Giudice sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara fra i due collaboratori delle due Società OMATI Vincenzo e GUARDINO Piero, osserva quanto segue.
Nella relazione in oggetto i due componenti specificano di non avere assistito in modo diretto ai fatti segnalati e non hanno assunto a verbale le dichiarazioni dei soggetti interessati e di quelli che hanno assistito ai fatti.
Si rende, pertanto, necessario disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale al fine di un più puntuale accertamento dei fatti, con l'audizione dei soggetti interessati e di quelli che hanno assistito ai fatti.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 1.000,00 DI AMMENDA
BANCHIERI SIMONE (PRO SESTO) per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto nei confronti degli avversari passando in modo provocatorio davanti alla panchina della squadra avversaria e poi davanti ad un calciatore avversario sul campo e, quindi, minacciando l'allenatore avversario, rendendo necessario l'intervento di altri tesserati per trattenere ed allontanare i due allenatori. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive delle rispettive condotte. (r.proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZAULI LAMBERTO (JUVENTUS U23) per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto nei confronti dell'allenatore avversario, rispondendo alle sue provocazioni e minacciandolo, rendendo necessario l'intervento di altri tesserati per trattenere ed allontanare i due allenatori. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive delle rispettive condotte. (r.proc. fed.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA € 500 DI AMMENDA
LIBERTAZZI GIOVANNI (PIACENZA) per aver pronunciato due espressioni blasfeme al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).
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