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Giudice Sportivo Serie A, quattro squalificati: Gila anche multato, tre giornate a NzolaTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 18:38Serie A
di Dimitri Conti

Giudice Sportivo Serie A, quattro squalificati: Gila anche multato, tre giornate a Nzola

Lega Serie A ha emesso il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo inerenti alle partite della 14^ giornata di Serie A. Sono quattro i giocatori squalificati per il prossimo turno, l'unico non espulso è stato Maximo Perrone del Como, che è stato sanzionato per somma di gialli. Hanno invece preso un rosso in tre: stangata per M'Bala Nzola, visto che all'attaccante del Pisa sono state rifilate ben tre gare di stop (che comunque avrebbe saltato in quanto in Coppa d'Africa); mentre un solo turno per i capitolini Mario Gila (Lazio) e Zeki Celik (Roma) con il centrale biancoceleste che ha preso anche 10mila euro di sanzione per via delle parole proferite verso il direttore di gara. "Sei scarso", è quanto avrebbe detto Gila nei confronti dell'arbitro Fabbri. Sanzioni anche a membri dello staff tecnico: squalificato Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo che era stato espulso sul campo, così come Dario Dainelli, collaboratore di Gilardino al Pisa. Ci sono poi i provvedimenti economici presi verso i club, qui di seguito: - Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e tre bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 29° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. - Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti minuto l'inizio del secondo tempo. - Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. - Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. - Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del primo tempo.