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Serie B, giudice sportivo: maxi multa alla Juve Stabia. 20.000,00 di multa per i campaniTUTTO mercato WEB
© foto di CeC-comunication
martedì 18 febbraio 2020, 19:38Serie B
di Claudia Marrone

Serie B, giudice sportivo: maxi multa alla Juve Stabia. 20.000,00 di multa per i campani

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT
Gare del 14-15-16-17 febbraio 2020 - Quinta giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:


SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori delle Società Cremonese, Crotone, Juve Stabia e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato numerosi cori insultanti ed intimidatori all'indirizzo degli Ufficiali di gara, aggravati da macabri riferimenti alla memoria dell’Arbitro recentemente scomparso.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto dal proprio Presidente negli spogliatoi.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso 2 petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.