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RedBird, il Milan e il Liverpool: cosa prevedono le norme UEFA sulle multiproprietàTUTTO mercato WEB
mercoledì 1 giugno 2022, 22:15Serie A
di Ivan Cardia

RedBird, il Milan e il Liverpool: cosa prevedono le norme UEFA sulle multiproprietà

Non si può parlare di un modello analogo al City Football Group, ma con l'acquisizione - che sarà definita a settembre, data l'ufficialità odierna sul signing - della maggioranza delle quote del Milan, il fondo RedBird aumenta i suoi interessi nel calcio europeo, sbarcando in Italia dopo Inghilterra e Francia. A luglio 2020, infatti, il fondo ha acquisito l'85 per cento delle azioni del Tolosa, inizialmente retrocesso e appena tornato in Ligue 1. Più recente, di un anno fa, l'accordo per rilevare - per 735 milioni di dollari - il 10 per cento di Fenway Sports Group (FSG), gruppo di riferimento del Liverpool, di cui RedBird è divenuta così azionista, "chiudendosi" di recente le porte all'eventuale acquisto del Chelsea, viste le regole della Premier League. Una situazione che pone, appunto, il Milan all'interno di una galassia calcistica in divenire. Con una sostanziale differenza rispetto al gruppo City: premesso che tutto può succedere, la holding di Abu Dhabi controlla squadre difficilmente destinate a giocare la stessa competizione europea.

Cosa dicono le norme UEFA sulle multiproprietà? Il tema è trattato dall'articolo 5 del regolamento della Champions League, con inevitabili riflessi sulle sorelle minori. Nello specifico, "per garantire l'integrità delle competizioni UEFA per club - si legge si applicano i seguenti criteri:

A. Nessun club che partecipa a una competizione UEFA per club può, direttamente o indirettamente:
- detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
- essere socio di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
- essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club; o
- avere qualsiasi potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club.
B. Nessuno può essere coinvolto simultaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club.
C. Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l'influenza su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, tale controllo o influenza essendo definiti in questo contesto come:
- detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;
- avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo del club;
- essere azionista e detenere da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club; o
- poter esercitare con qualsiasi mezzo un'influenza determinante nel processo decisionale del club".

Cosa succede se due o più club non soddisfano questi criteri? Il secondo comma è chiaro: "solo uno di loro può essere ammesso a una competizione UEFA per club". Vengono poi elencati - ed è una cosa che per esempio manca alle norme analoghe della FIGC in materia - i criteri da seguire per determinare a quale delle due (o più) società coinvolte vada data precedenza:


- il club che si qualifica per merito sportivo alla più prestigiosa competizione UEFA per club (ovvero, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League);
- il club che si è classificato più alto nel campionato nazionale dando accesso alla relativa competizione UEFA per club;
- il club la cui federazione è classificata più in alto nell'elenco di accesso.

Il comma 5.04 prevede poi che queste disposizioni non siano applicabili nell'ipotesi che vi siano "un club qualificato direttamente alla fase a gironi della UEFA Champions League e uno qualificato per qualsiasi fase della UEFA Europa Conference League".

Il precedente Lipsia-Salisburgo, Liverpool non è Tolosa. L'unico precedente concreto sull'applicazione di queste norme risale al 2017, riguarda il controllo di RedBull su Lipsia e Salisburgo e sembrerebbe poter tranquillizzare non poco il Milan. Dopo una lunga inchiesta, e con una decisione molto criticata, la Camera Giudicante dell'Organismo di controllo finanziario dei club dell'UEFA (CFCB) decise infatti di consentire la partecipazione alla Champions League alle due società, entrambe chiaramente parte dell'universo calcistico RedBull: "A seguito di un'indagine approfondita e in seguito a numerose importanti modifiche strutturali e di governo dei club (per quanto riguarda le questioni societarie, il finanziamento, il personale, le modalità di sponsorizzazione ecc.), - spiegò la nota ufficiale diramata all'epoca - La CFCB ha ritenuto che nessuna persona fisica o giuridica abbia più un'influenza decisiva su più di un club partecipante a una competizione UEFA per club". In sostanza, fu sufficiente slegare alcune figure dirigenziali dal Salisburgo e ridiscutere i termini della sponsorizzazione nei confronti del club austriaco: curiosamente, l'unico dei due formalmente di proprietà della Red Bull, che controlla invece il Lipsia soltanto de facto, aggirando grazie a una sorta di consorzio creato ad hoc le normative tedesche sulle società calcistiche. Al Milan basterà quindi non condividere figure chiave con il Liverpool: semplice, data la partecipazione tutto sommato secondaria del fondo di Cardinale nella società che controlla i Reds. Discorso diverso potrebbe semmai porsi nel caso del Tolosa: la proprietà RedBird, articolo 5 alla mano, potrebbe avere difficoltà a dimostrare di soddisfare il punto C. Ma è un problema che: a) sarà al limite affrontato quando e se si presenterà; b) non potrebbe prescindere dal precedente Red Bull, ha aperto una porta che per la UEFA sarebbe molto difficile da chiudere.