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De Laurentiis dovrà vendere il Bari o il Napoli: il TFN rigetta il ricorso sulle multiproprietà
Nella giornata di ieri il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF.
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 4 maggio 2022, sul ricorso proposto dal Cav. Aurelio De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del C.d.A. di SSC Napoli Spa, nonché n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del CdA di Filmauro Srl), dal sig. Luigi De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Amministratore Unico, della SSC Bari Spa) avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF nonché di ogni atto presupposto o conseguente, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie A, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2022.
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 4 maggio 2022, sul ricorso proposto dal Cav. Aurelio De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del C.d.A. di SSC Napoli Spa, nonché n.q. di legale rapp.te p.t., Presidente del CdA di Filmauro Srl), dal sig. Luigi De Laurentiis (in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t., Amministratore Unico, della SSC Bari Spa) avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF nonché di ogni atto presupposto o conseguente, contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie A, Lega Nazionale Calcio Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2022.
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