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Serie C, giudice sportivo: accertamenti sul post Paganese-Potenza. Ammende per 5 club
giovedì 21 ottobre 2021, 20:17Serie C
di Lorenzo Di Benedetto

Serie C, giudice sportivo: accertamenti sul post Paganese-Potenza. Ammende per 5 club

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 ottobre 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20 OTTOBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

GARA PAGANESE / POTENZA DEL 20.10.2021

Questo Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori del Potenza si sono recati nei pressi dei loro sostenitori vicino alla grata di recinzione dello stadio, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine: 1. alla specificazione ancora più puntuale delle frasi e dei comportamenti dei tifosi nell'occasione; 2. alla specifica individuazione dei Calciatori del Potenza che si sono recati vicino alla rete che li separava dai tifosi; 3. alla presenza dello SLO del Potenza fin dal momento iniziale dei fatti in esame e al comportamento tenuto dallo stesso, acquisendone le relative dichiarazioni; 4. alla eventuale interlocuzione dello SLO con altri Soggetti istituzionali; 5. ad ogni ulteriore circostanza utile ai fini di una più completa ricostruzione della vicenda. Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.


SOCIETA' AMMENDA

€ 4000 TARANTO 1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: - nell’aver lanciato, nel corso del primo tempo, un fumogeno dal settore superiore della tribuna da loro occupato verso quello inferiore, senza alcuna conseguenza; - nell’aver lanciato, al termine della partita, numerosi oggetti di piccole dimensioni (accendini e confezioni piccole e vuote di "Borghetti") verso la squadra ospite che si accingeva a lasciare il terreno di gioco, senza colpire alcuno. 2. per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e offensivi nei confronti della Città della squadra ospitata. 3. per essere rimasto spento parzialmente l’impianto di illuminazione al 18’ del 1° tempo, provocando la sospensione della gara per 5 minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose.

€ 2000 BARI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43' del primo tempo, dal settore curva nord, in occasione della rete del vantaggio, all’interno del recinto di gioco e, più precisamente, sulla pista di atletica, un petardo di grossa entità che esplodeva senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2000 CATANIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e offesa nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, consistiti nell’avere, al 30’ del secondo tempo, un suo sostenitore lanciato dalla tribuna centrale liquido da una bottiglietta all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria nel mentre questi stava rientrando negli spogliatoi dopo essere stato espulso, colpendolo al capo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la fase di deflusso dallo stadio, appena varcato il cancello di uscita dello stadio e, quindi, in un’area esterna immediatamente adiacente un fumogeno senza colpire alcuno. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.), considerato che non si sono verificate conseguenza dannose.

€ 1000 PICERNO per avere, nel corso del 1° minuto di recupero del 2° tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dell’allenatore della squadra ospitata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).