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Rese note le motivazioni del 'Caso Plusvalenze': ecco perché il Parma è stato proscioltoTUTTO mercato WEB
lunedì 30 gennaio 2023, 15:46News
di Niccolò Pasta
per Parmalive.com

Rese note le motivazioni del 'Caso Plusvalenze': ecco perché il Parma è stato prosciolto

La FIGC ha reso note le motivazioni per la sentenza plusvalenze, che ha portato al proscioglimento del Parma e alla condanna della società Juventus, punita con 15 punti di penalizzazione in classifica. Di seguito vi proponiamo il passaggio del lungo comunicato della Federazione che spiega le ragioni del proscioglimento del Parma e dei suoi dirigenti. 

"Va anzitutto premesso che nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci. Le intercettazioni, i manoscritti (incluso il “Libro Nero di FP”), la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali società.

Quanto alla UC Sampdoria, l’unica intercettazione di rilievo risulta essere quella contenente un riferimento riguardante l’operazione Audero-Peeters-Mulé conclusa appunto tra la FC Juventus S.p.A. e la UC Sampdoria. Alla detta intercettazione, che sembra riferirsi alla predetta operazione, può aggiungersi una mail inviata in data 27.1.2019 dall’avv. Romei (UC Sampdoria) a Cherubini (FC Juventus S.p.A.) nella quale il primo scrive: “Peeters: cessione alla Juve e prestito alla Samp. Ricordo che abbiamo due ipotesi: 2,5 + 1,5 + 50% oltre i due milioni”; 3 + 1 bonus + 50% oltre i due milioni”; anche fare a metà strada”. Su Audero mi sembra che sia tutto ok. Prestito con obbligo (16+4)”. Si tratta però di una sola operazione, certamente sospetta (come aveva correttamente evidenziato la decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022, qui revocata), ma per la quale non può raggiungersi (quanto meno dal lato della UC Sampdoria) certezza di illiceità e che comunque non appare sufficiente per sostenere una accusa rivolta ad una sistematica alterazione dei bilanci, avendo così impostato il proprio deferimento la Procura federale.

Quanto alle società Parma Calcio 1913, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, la Procura federale richiama in sede di revocazione, a sostegno della tesi accusatoria, le contestazioni della Consob. Dette contestazioni, però, si riferiscono (se osservate dal lato “opposto” alla FC Juventus S.p.A. invece sempre presente in tutte le operazioni) a tre operazioni.

Si tratta degli scambi Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri, condotti da tre società diverse (rispettivamente Parma, Novara e Pescara), uno per società e senza alcuna reiterazione nell’arco di più esercizi. Nessuno può dubitare che le operazioni in esame scontino, guardandole dal lato della FC Juventus S.p.A., lo stesso vizio che sopra si è commentato per gli scambi compiuti dalla medesima FC Juventus S.p.A. con controparti straniere (tenuto conto della volontà di eseguirle come scambio basandosi, nel caso delle società appartenenti alla Figc, sulla stanza di compensazione per effetto della quale pagamenti incrociati società di serie A o di B si compensano a meno che non sia diversamente disciplinato).

Ma, come è stato efficacemente osservato dalle difese dei club interessati, due considerazioni appaiono insuperabili ai fini di una statuizione di condanna.

Non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione (prima considerazione). Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero “contatto” con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite qui trattate. Prova che, proprio con riguardo alle citate società, non è rinvenibile nella documentazione prodotta dalla Procura federale.

Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le società italiane non quotate.

Ma, allora, il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Tanto più in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra società diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest’ultimo addirittura estromesso dal giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo di incolpazione, e che poi non risultano più citati nel ricorso per revocazione, né ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione".