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Luigi Repace "salvato" dall'errore nella notifica del ricorso! Resterà così alla guida della Figc umbra sino al 2024?
mercoledì 17 febbraio 2021, 07:01Curiosità
di Redazione Perugia24.net
per Perugia24.net

Luigi Repace "salvato" dall'errore nella notifica del ricorso! Resterà così alla guida della Figc umbra sino al 2024?

Uscite le motivazioni relative all'inammissibilità del ricorso presentato da Luca Fiorucci nei confronti del presidente CRU Luigi Repace. Pubblichiamo il testo completo e così ognuno potrà farsi un'idea.

"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore); cons. Pierpaolo Grasso – Componente; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 febbraio 2021, a seguito del Ricorso del sig. Luca Fiorucci nei confronti del Comitato Regionale Umbria – LND, della Lega Nazionale Dilettanti – LND e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC per l’annullamento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del CR Umbria - LND, per l’annullamento delle delibere dell’Assemblea Elettorale Elettiva del CR Umbria - LND e di ogni altro atto connesso e collegato,
la seguente DECISIONE Il ricorso

Il sig. Luca Fiorucci, con ricorso del 19.1.2021, notificato in data 20.1.2021 nei confronti del Comitato Regionale Umbria - LND, in persona del Presidente p.t., della Lega Nazionale Dilettanti - LND, in persona del Presidente p.t. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del Presidente Federale p.t., impugnati i CC.UU. CR Umbria n. 64 del 15.12.2020 “Assemblea Ordinaria Elettiva”; CR Umbria n. 68 del 22.12.2020 “spostamento Assemblea Ordinaria Elettiva”; LND n. 153 del 04.12.2020; n.130/A della FIGC, inerente le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti e CR Umbria n. 77 del 16.01.2021 “Risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva CR Umbria”, ha chiesto l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del CR Umbria - LND dell’11.2.2021 e delle delibere dell’assemblea elettorale elettiva del CR Umbria contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto FIGC e LND e di tutti gli atti conseguenti e collegati.

Il ricorrente, qualificatosi persona interessata, quale aspirante candidato alla carica regionale di Presidente del Comitato Regionale Umbria - LND, alle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021 -2024, del Comitato Regionale Umbria, ha esposto in fatto che:
- in data 04.12.2020, con C.U. n. 130/A approvato dal Consiglio Federale il 03.12.2020, la FIGC rendeva note le “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti” dalla LND pubblicate con C.U. n.153 del 04.12.2020;
- in data 05.12.2020, su disposizione del Responsabile del personale della LND, venivano chiuse al pubblico tutte le sedi ed Uffici Regionali dei CR dal 7.12.2020 e fino al 16.01.2021;
- in data 15.12.2020, con C.U. n. 64 il CR Umbria - LND erano pubblicate le norme procedurali per lo svolgimento delle Assemblee della LND e i modelli per le designazioni alle candidature per le cariche elettive del CR Umbria protocollate dalla LND;
- in data 22.12.2020, con C.U. n. 68, il CR Umbria - LND posticipava l’Assemblea Ordinaria Elettiva, mantenendo la stessa sede e stessa modalità di voto in presenza;
- con C.U. n. 77 del 16.01.2021 erano pubblicate le “Risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva CR Umbria”.

In punto di diritto, con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione della l. 11 gennaio 2018 n. 8 in ragione della non candidabilità alla carica di presidente del CR del sig. Luigi Repace.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme costituzionali di democrazia elettiva rappresentativa e partecipativa.

Con il terzo motivo, da ultimo, il ricorrente ha lamentato la violazione del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 27/2020 (disposizione erroneamente richiamata, norma di riferimento essendo l’art. 1-bis, D.l. n. 26/2020, conv., l. n. 59/2020: nds), che prevede la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni delle deleghe “causa covid”, asseritamente “applicabile per analogia”, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi, nella parte in cui prevede che: “In considerazione dell’emergenza sanitaria, è ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell’anno 2020 e per le elezioni regionali”.

A dire del ricorrente, l’applicazione in via di analogia della predetta normativa avrebbe reso più agevole il percorso elettorale, tenuto conto della mancata dotazione di pec e firma digitale da parte delle società dilettantistiche, non essendo ancora vigente per le stesse l’obbligo di dotarsene e avrebbe consentito, da un lato, “lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni elettorali, così come stabilito dal legislatore nazionale per le elezioni comunali e regionali”; dall’altro, dato “agli aspiranti candidati la possibilità di partecipare alle elezioni”.

I motivi aggiunti
Fissata l’udienza di trattazione per il giorno 11.2.2021, il ricorrente procedeva in data 6.2.2021 al deposito di nota contenente motivi aggiunti con cui, evidenziata la sussistenza dell’interesse ad agire, in quanto tesserato in qualità di dirigente della Pol. D. Campiello dal 16.12.2020 e per avere manifestato pubblicamente la volontà di candidarsi il successivo 17.12.2020, impugnava anche i CC.UU. del CR Umbria – LND n. 72 del 31.12.2020 e n. 73 del 6.1.2021 del Tribunale Federale - Elenco Ammessi Assemblea Ordinaria Elettiva di formalizzazione delle nomine ed il n. 73 del 6.1.2021 perché ammesso ricorso, in materia elettorale, ex art. 130 cpa “... contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali (è ammesso ricorso) soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”.

Richiamato, poi, il parere n. 6/2018 del Collegio di Garanzia – Sezione Consultiva del CONI, secondo cui “i mandati che abbiano avuto una durata inferiore al quadriennio olimpico debbono considerarsi al fine del raggiungimento della soglia dei tre”, ha ribadito l’inosservanza delle norme statali, federali e regolamentari e la mancanza, al momento della presentazione della candidatura, dei requisiti soggettivi in capo all’eletto presidente (già in carica nei quadrienni 2000/2004, 2004/2008, 2008/2012 e 2012/2016), per avere svolto ben due mandati nel quadriennio 2016/2020 (dal 5.6.2017 alle dimissioni del 28.4.2017 e dal 26.4.2018 al 2020), circostanze erroneamente non rilevate dal TFT, di talché “dovrebbe risultare non veritiera” la proposta di candidatura con cui dovrebbe avere dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti e l’assenza di divieti e/o di ragioni di incompatibilità.

Al fine di supportare l’eccepita violazione del d.l. 26/20, conv. in l. 59/2020, ha quindi depositato le designazioni asseritamente raccolte, ma non depositate per evitare ai sottoscrittori di esporsi al rischio del contagio da virus a causa dell’adottato “percorso elettorale”, per quanto detto indifferente alla situazione epidemiologica ed incurante della salute dei tesserati.

La costituzione della FIGC
Costituitasi in giudizio, la FIGC, preliminarmente richiamati i CC.UU. che hanno condotto alla convocazione dell’Assemblea Elettiva del CR Umbria – LND nel rispetto delle norme statali, statutarie e regolamentari, ha eccepito, in via preliminare e in rito:
- l’inammissibilità del ricorso, perché non notificato al dott. Repace, quale soggetto di cui si contesta la elezione a Presidente del CR Umbria e, dunque, quale controinteressato, come previsto e richiesto dall’art. 49 CGS;
- l’incompetenza dell’adito tribunale, perché non impugnato, il C.U. n. 72 del CR Umbria, dinanzi alla Corte federale d’appello, così come prescritto dall’art. 9, delle “Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti” di cui al C.U. n. 130/A della Federazione;
- l’assenza di interesse ad agire del ricorrente, mero aspirante candidato alla presidenza, ma mai candidatosi a tale carica;

Nel merito la FIGC ha contestato:
l’applicabilità della l. n.8/2018 ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in quanto non rientranti nella organizzazione della FIGC, come desunto dalla elencazione degli organi della stessa contenuta nell’art. 5 dello Statuto federale ed esercitanti, sino alla costituzione della organizzazione periferica prevista dal comma 3 della norma richiamata, mere funzioni rappresentative, limitatamente a quanto ad essi delegato dal Consiglio federale o dal Presidente federale, nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI;
l’applicabilità in via analogica dell’art. 1.bis del D.L. n.26/20, laddove prevede, “in considerazione dell’emergenza epidemiologica”, la riduzione ad un terzo del “numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell’anno 2020 e per le elezioni regionali”, sul punto richiamati i precedenti n. 89/TFN-SD 2020/2021 del 25.01.2021 e la decisione della Corte federale d’appello, I^ Sez., n. 67/2020-2021 del 14.1.2021.

Il dibattimento
All’udienza di trattazione dell’11.2.2021, tenutasi in video conferenza, assenti il CR Umbria – LND e la Lega Nazionali Dilettanti, non costituiti, hanno preso parte l’avv. Maria Maroni per il ricorrente dott. Luca Fiorucci, e l’avv. Giancarlo Viglione per la FIGC, riportatisi ai propri scritti.

In particolare, l’avv. Maria Maroni, ribadito che il ricorso è stato proposto in conformità alla previsione di cui all’art. 6, comma 11, del Regolamento delle Assemblee Elettorali, a domanda del Presidente del Collegio ha precisato che il ricorso è stato notificato al Comitato Regionale Umbria in persona del suo presidente pro tempore, ma non al sig. Luigi Repace in proprio. In replica alle eccezioni reiterate in udienza dal difensore della federazione, poi, ha sostenuto la inapplicabilità al caso di specie dell’art. 9, comma 7, del Regolamento cit. nella parte in cui prevede che “Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva”, sia perché la norma non contempla l’ipotesi della ritenuta candidabilità; sia perché tesserato, il ricorrente, da meno di quattro mesi e, quindi non abilitato a partecipare all’assemblea. All’esito della discussione, il Collegio ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla FIGC per la mancata notificazione del ricorso al dott. Luigi Repace.
L’eccezione è fondata e merita accoglimento.
Secondo la consolidata Giurisprudenza amministrativa, condivisa anche dal Collegio di garanzia del CONI (dec. n. 39 del 7.3.2018, pubblicata il 13.7.2018), la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che causare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza che sussista, per il Giudice, l’onere di ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Nella richiamata pronuncia, infatti, il Collegio di garanzia ha ritenuto “di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ‘univoco e condiviso’ (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017)”.
Tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riflettersi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati. D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n.7788).
Trattasi di principi ampiamente condivisi da questo tribunale, cui da ultimo è stata data piena applicazione anche nella recente decisione n. 89/TFN-SD 2020-2021 del 15 gennaio 2021, pubblicata il 25 gennaio 2021 (cfr. anche CFA, dec. n. 66/2020-2021).
Ed invero, come recentemente ricordato dalla Corte federale, nell’ottica dei “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo” (art. 44, co. 1, CGS), cui è ispirato il processo sportivo, l’art. 49, co. 4, CGS dispone che “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità...” (CFA, cit.) e, quanto al ricorso per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale, l’art. 86, co. 2, CGS dispone che “il ricorso ... deve essere depositato … presso la Segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto…”.
Ebbene, dal chiaro tenore dei motivi di ricorso e delle conclusioni rassegnate, anche a non volere considerare che il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del CR Umbria - LND dell’11.2.2021 e delle delibere dell’assemblea elettorale elettiva del CR Umbria contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto FIGC e LND e di tutti gli atti conseguenti e collegati, emerge che tutti gli eletti e non il solo Luigi Repace, rivestono la qualifica di contro interessati cui il ricorso doveva essere notificato, in quanto tutti titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature.
Tutti gli anzidetti soggetti, per non dir d’altro, e fra costoro rientra sicuramente il sig. Luigi Repace, di cui il ricorrente contesta l’incompatibilità con la carica di Presidente per il riferito superamento del limite massimo dei mandati, sono
senz’altro portatori di un interesse giuridicamente qualificato ad essere notiziati della pendenza del presente ricorso, onde poter far valere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con il ricorrente.
È quindi, titolare, il Repace, al pari degli altri eletti, di un interesse contrario alla rimozione degli atti impugnati.
Dagli atti non risulta che contestualmente al suo deposito, il ricorso, oltre che al CR Umbria - LND, alla LND ed alla FIGC, sia stato “trasmesso” anche al sig. Luigi Repace o ad alcuno degli eletti.
Rileva evidenziare, infatti, contrariamente all’assunto del ricorrente, che la notifica al CR Umbria - LND, in persona del suo presidente p.t., peraltro non costituitosi, è cosa ben diversa dalla notifica alla persona fisica in proprio.
Trattasi, all’evidenza, di soggetti giuridici diversi, in quanto tali dotati di autonoma e distinta capacità giuridica, la prima avendo natura di associazione privata non riconosciuta (artt. 36 ss. cod. civ.) ed il secondo essendo persona fisica (artt. 1 ss. cod. civ.), portatore, quest’ultimo, di un interesse giuridicamente qualificato e protetto, quale la conservazione al risultato elettorale, per quanto detto autonomo e distinto da quello dell’ente rappresentato. 2. L’accoglimento dell’eccezione preliminare esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
3. Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso. Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020."