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Squalificato Massimiliano Santopadre (con multa) per aver mandato in panchina tecnici non tesserati
sabato 15 gennaio 2022, 13:17News
di Redazione Perugia24.net
per Perugia24.net

Squalificato Massimiliano Santopadre (con multa) per aver mandato in panchina tecnici non tesserati

Sanzionato dalla Figc il presidente Massimiliano Santopadre e il Perugia per un caso singolare. Questo il provvedimento. "Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 105 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri
Massimiliano SANTOPADRE, Giacomo LENZI, Jacopo GIUGLIARELLI, e della società A.C. PERUGIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMILIANO SANTOPADRE, Legale Rappresentante della A.C. Perugia
Calcio Srl all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver, nella
sua qualità, consentito o comunque non impedito al sig. Giacomo Lenzi di
svolgere, nell’interesse della A.C. Perugia Calcio Srl, e per la Rappresentativa che
ha disputato il Campionato Primavera 3 nella s.s. 2020-21, le mansioni di
allenatore dei portieri sia durante gli allenamenti settimanali che in occasione
delle gare ufficiali, in otto delle quali venendo indicato come “allenatore dei
portieri”, in difetto di regolare tesseramento avendo lo stesso Lenzi richiesto ed
ottenuto in data 20.9.2020 la sospensione volontaria dai Ruoli del Settore
Tecnico;
GIACOMO LENZI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, in
violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli
articoli 37, comma 1, 33, comma 1, 35, comma 2, del Regolamento del Settore
Tecnico, ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nell’interesse
della A.C. Perugia Calcio Srl, e per la Rappresentativa che ha disputato il
Campionato Primavera 3 nella s.s. 2020-21, le mansioni di allenatore dei portieri
sia durante gli allenamenti settimanali che in occasione delle gare ufficiali, in otto
delle quali venendo indicato come “allenatore dei portieri”, in difetto di regolare
tesseramento avendo lo stesso richiesto ed ottenuto in data 20.9.2020 la
sospensione volontaria dai Ruoli del Settore Tecnico;
JACOPO GIUGLIARELLI, Responsabile del Settore Giovanile per la A.C.
Perugia Calcio Srl all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per
aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al sig. Giacomo
Lenzi di svolgere, nell’interesse della A.C. Perugia Calcio Srl, e per la
Rappresentativa che ha disputato il Campionato Primavera 3 nella s.s. 2020-21, le
mansioni di allenatore dei portieri sia durante gli allenamenti settimanali che in
occasione delle gare ufficiali, in otto delle quali venendo indicato come
“allenatore dei portieri”, in difetto di regolare tesseramento avendo lo stesso Lenzi richiesto ed ottenuto in data 20.9.2020 la sospensione volontaria dai Ruoli del Settore Tecnico;
A.C. PERUGIA S.R.L, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6,
commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti
in essere rispettivamente sia dal proprio legale rappresentante che dagli altri due
soggetti così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione
per il Sig. Massimiliano SANTOPADRE, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il
Sig. Giacomo LENZI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Jacopo
GIUGLIARELLI, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.
PERUGIA S.R.L;