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Serie C, giudice sportivo. Un turno di stop per mister Di Natale. Ammende per 7 clubTUTTO mercato WEB
martedì 12 ottobre 2021, 21:49Serie C
di Daniel Uccellieri

Serie C, giudice sportivo. Un turno di stop per mister Di Natale. Ammende per 7 club

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute dell’11 e del 12 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 9,10 E 11 OTTOBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI


In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 OTTOBRE 2021

GATTA FABIO LUIGI (TERAMO) per aver, al 45' del II Tempo Regolamentare, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo una parola offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 32, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta ed il termine utilizzato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 OTTOBRE 2021 E AMMENDA € 500

ALOISI TOMMASO (AVELLINO) per avere tenuto, al termine del 1° tempo regolamentare, durante il rientro negli spogliatoi, un comportamento non corretto nei confronti di un dirigente della società avversaria, venendo a stretto contatto con lui, offendendolo (in modo reciproco) e rendendo così necessario l'intervento dei componenti delle panchine al fine di separare i due dirigenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere tenuto, al termine del 1° tempo regolamentare, durante il rientro negli spogliatoi, un comportamento non corretto nei confronti di un dirigente della società avversaria, venendo a stretto contatto con lui, offendendolo (in modo reciproco) e rendendo così necessario l'intervento dei componenti delle panchine al fine di separare i due dirigenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 OTTOBRE 2021 E AMMENDA € 500

BATTISTI ALESSANDRO (MANTOVA) per avere, al 22° del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina, e protestava ripetutamente e veementemente nei confronti del suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI € 500 DI AMMENDA

BONACINA DONATO (LECCO) per avere tenuto un comportamento non corretto, mentre rientrava negli spogliatoi, pronunciando parole che provocavano una discussione fra i calciatori avversari, successivamente divisi dai rispettivi Dirigenti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA


LONGO RAFFAELE (PADOVA) per avere, al 31° del 2° tempo regolamentare, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro perché‚ a seguito di una sua decisione, urlava nei confronti del predetto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).


ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 1.000,00 DI AMMENDA

ANTONIO DI NATALE (CARRARESE) per aver pronunciato, mentre si trovava in panchina, in cinque occasioni, al 45°, al 48°, al 49°, al 65° ed al 67°, espressioni blasfeme. Ritenuta la continuazione, sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI DONATO DANIELE (LATINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BANCHIERI SIMONE (PRO SESTO)
MARIANI ALBERTO (SEREGNO)

SOCIETA'

AMMENDA


€ 3.000,00 ANCONA MATELICA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. al primo minuto di gioco del primo tempo, nell'aver fatto scoppiare all'interno del loro settore un petardo ad alta intensità; 2. al minuto 28 del primo tempo, nell'aver lanciato dal loro settore un bengala nel settore dei distinti; 3. al minuto 30 del primo tempo, nell'aver lanciato dal loro settore un fumogeno nel settore dei distinti; 4. al minuto 33 del primo tempo nell'aver lanciato verso il settore distinti un fumogeno che non produceva sostanza fumosa. Ritenuta la continuazione, considerato che la Società ANCONA MATELICA giocava fuori casa e che non si sono verificate conseguenze, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 3.000,00 GROSSETTO 1. Per avere i suoi sostenitori causato la rottura di un lavandino e di due serrature nei bagni uomini; 2. per avere i suoi sostenitori posto in essere fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nel lancio sul terreno di gioco, al 40° circa del 2° tempo, di una bottiglia di acqua da 1,5 litri aperta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Società GROSSETO giocava fuori casa e che il lancio non ha provocato conseguenze dannose. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 3.000,00 TARANTO 1. per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 15° ed al 30° minuto del 1° tempo (r. proc. fed., r.c.c.); 2. per avere lasciato, dal momento del fischio di inizio della gara e per cinque minuti circa, due porticine che immettono sulla gradinata ubicata di fronte alla tribuna aperte e senza la presenza di steward (r.c.c.); Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti e l'intervento quasi immediato da parte della dirigenza del Taranto per ovviare alla mancanza sub b).

€ 1.500,00 VITERBESE per avere i suoi sostenitori posto in essere fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nel lancio sul terreno di gioco, all'83° circa della gara, di una bottiglia di acqua da 0,5 litri chiusa e semipiena. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che il lancio non ha provocato conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 1.000,00 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori, alla fine del primo tempo, rimosso dal vano bagno del loro settore una porta (risultata prima dell'inizio della gara regolarmente installata), rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Società FIDELIS ANDRIA giocava fuori casa. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1.000,00 PRO PATRIA per avere alcuni suoi sostenitori collocati in tribuna attinto, in più occasioni (dal 20' al 35' circa), con una sostanza liquida non identificata l’assistente dell'arbitro n° 2. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società Pro Patria giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25 C.G.S (r. 2° assistente arbitro).

€ 1.000,00 VIBONESE per avere, per il tramite di un suo tesserato non identificato, richiesto che venisse fatta entrare una persona, non appartenente al gruppo squadre, per consentire la consegna di generi di ristoro in favore della VIBONESE stessa, in violazione delle disposizioni impartite al servizio di sicurezza dalla Società ospitante. Così determinando un parapiglia provocato da frasi pronunciate dalla persona sopra indicata, successivamente allontanata dalle Forze di Polizia, previa relativa identificazione. Previa trasmissione del rapporto del Commissario di campo, riserva alla Procura federale ogni eventuale valutazione in ordine alla circostanza che il predetto non portava mascherina. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).