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Serie C, Giudice Sportivo: 5 calciatori squalificati. In due out per due giornate
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari relative ai club di Lega Pro:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1000 DI AMMENDA:
GRAZIANI VITTORIO (GELBISON) - per avere tenuto, al 31° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, con un calcio da tergo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (r.a.a.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
ALFIERI VINCENZO (RECANATESE) - per aver, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una gomitata sul viso (con il pallone a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli lieve dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIVIERO MATTEO (TORRES) - per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIANOLA FEDERICO (TORRES)
CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SEMENZATO DANIEL (VITERBESE) - per aver pronunciato nel medesimo frangente per tre volte un ’espressione blasfema mentre usciva dal campo dopo essere stato sostituito. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r.c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1000 DI AMMENDA:
GRAZIANI VITTORIO (GELBISON) - per avere tenuto, al 31° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, con un calcio da tergo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (r.a.a.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
ALFIERI VINCENZO (RECANATESE) - per aver, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una gomitata sul viso (con il pallone a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli lieve dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIVIERO MATTEO (TORRES) - per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIANOLA FEDERICO (TORRES)
CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SEMENZATO DANIEL (VITERBESE) - per aver pronunciato nel medesimo frangente per tre volte un ’espressione blasfema mentre usciva dal campo dopo essere stato sostituito. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r.c.c.).
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