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Serie C, giudice sportivo: 10 squalificati. 3 turni a Di Pasquale (Foggia) e Hamlili (Monopoli)TUTTO mercato WEB
© foto di Giacomo Morini
martedì 27 settembre 2022, 15:49Serie C
di Claudia Marrone

Serie C, giudice sportivo: 10 squalificati. 3 turni a Di Pasquale (Foggia) e Hamlili (Monopoli)

Archiviata la 5^ giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo.
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24 SETTEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'
AMMENDA

€ 3000 VIS PESARO
€ 2000 ACR MESSINA
€ 2000 FOGGIA
€ 2000 NOVARA
€ 1000 AVELLINO
€ 800 CROTONE
€ 800 TURRIS
€ 500 TARANTO
€ 300 ALESSANDRIA
€ 300 TORRES
€ 300 TRIESTINA

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA

BOTTURI CHRISTIAN (PRO SESTO) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto nonostante i ripetuti richiami da parte del IV ufficiale, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022
ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO) per aver, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022 E AMMENDA € 500,00

VRENNA RAFFAELE (CROTONE) per avere tenuto, al 93° minuto circa, in occasione dell'espulsione di un calciatore della sua Squadra, un comportamento non corretto nei confronti del calciatore avversario che aveva subito il fallo, proferendo nei suoi confronti, per tre volte, un'espressione ingiuriosa.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed., panchina aggiuntiva).


INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI E AMMENDA € 500,00
SCIOTTO PIETRO (ACR MESSINA) per essere entrato ed essersi trattenuto per due minuti circa negli spogliatoi riservati alla Squadra ospite, prima dell'inizio della gara, mentre era inibito come da decisione C.U. 10/DIV del 6.09.2022.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed., r.c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

GRILLI STEFANO (FERMANA) per aver, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
BENCARDINO SANDRO (SIENA) per aver, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAGLIUCA GUIDO (SIENA) per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, applaudiva ironicamente in segno di disapprovazione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. a.a.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA) per aver, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone a distanza di gioco lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI) per aver, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta e offensiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo avere trattenuto il pallone per ritardare la ripresa del gioco, provocava un confronto animato fra i giocatori di ambo le società coinvolti e nell'occasione con fare minaccioso insultava un avversario e subito dopo, poggiava una mano sul volto spingendolo e facendolo cadere a terra.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GHAZOINI AMINE (VIS PESARO) per aver, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con un calcio alla coscia con il pallone non a distanza di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
PANICO GIUSEPPE ANTONIO (CROTONE) per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, effettuando un tackle in scivolata lo colpiva con i tacchetti sulla caviglia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIASIOL ERIC (GIUGLIANO) per aver, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MERCATI ALESSANDRO (CARRARESE)
BENALOUANE YOHAN (NOVARA)
NEGRO STEFANO (PORDENONE)
GORI MIRKO (TRIESTINA)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)