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Serie C, giudice sportivo: squalifiche e porte chiuse, stangata Crotone. 24 gli squalificatiTUTTO mercato WEB
mercoledì 9 novembre 2022, 10:49Serie C
di Claudia Marrone

Serie C, giudice sportivo: squalifiche e porte chiuse, stangata Crotone. 24 gli squalificati

Archiviata la 12^ giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo.
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 7 e 8 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 5, 6 E 7 NOVEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'
AMMENDA € 5000 E OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE CROTONE
AMMENDA € 5000 CATANZARO
€ 1500 LATINA
€ 1000 L.R. VICENZA
€ 500 TURRIS
€ 300 GELBISON
€ 300 JUVE STABIA
€ 200 MONOPOLI

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 FEBBRAIO 2023

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
A) per avere, all' 83°minuto circa, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti;
B) per avere, all'88° minuto circa, tenuto una condotta non regolamentare, in quanto abbandonava il terreno di gioco e, dopo essere stato espulso per tale motivo, rientrava nel recinto di gioco e proferiva parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente avversario.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 e 18 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e ritenute la continuazione, la recidiva e la gravità delle parole pronunciate per due volte in due diverse occasioni e nei confronti di due differenti avversari (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA
LUCE ANDREA (SANGIULIANO) per avere, all’ 11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto protestava nei loro confronti, alzandosi più volte dalla panchina.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO 2023

FORESTI DIEGO (CATANZARO) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti.
Misura sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle parole proferite (r. proc.fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LERDA FRANCO (CROTONE)
A) per avere tenuto, al 43° minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria uscendo dall'area tecnica e avvicinandosi con fare minaccioso e grida alla panchina del Catanzaro con atteggiamento intimidatorio, venendo per tale motivo espulso dall'arbitro;
B) per avere, mentre veniva accompagnato dalle Forze dell'Ordine fuori dal campo, dopo essere stato espulso dall'Arbitro, proferito parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria e, al contempo, un'espressione blasfema.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (IV ufficiale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
BARBERIO VITO (GUBBIO) per avere, al 24°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (panchina aggiuntiva).


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRAGLIA PIERO (GUBBIO) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, supplemento r.a.).
PESARESI EMANUELE (RECANATESE) per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica protestando platealmente nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

KOUDA RACHID (PICERNO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, al termine della gara, con i giocatori ancora in campo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario VANNUCCHI GIANMARCO in quanto, in reazione ad una condotta violenta commessa da quest’ultimo, lo colpiva con una testata al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità della condotta tenuta e la delicatezza della zona del corpo dell'avversario attinta e, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (r.a.a.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario KOUDA RACHID in quanto, al termine della partita, a gioco fermo e con i giocatori ancora in campo, lo afferrava al collo, stringendo con fare intimidatorio, venendo immediatamente dopo colpito con una testata sul viso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la natura non particolarmente intensa del gesto e differente da quella subita in reazione e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario (r.a.a.).
MOREO RICCARDO (PRO SESTO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, effettuando un tackle in scivolata da dietro a gamba tesa, lo colpiva con i tacchetti all’altezza del gastrocnemio laterale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERROTTA MARCO (PRO VERCELLI) per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (GUBBIO)
SUEVA GIANLUIGI (OLBIA)
CASTORANI MANUELE (SIENA)
MBAYE MAODO MALICK (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GATTI RICCARDO (CATANZARO) per avere tenuto, al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la gravità della condotta tenuta a partita terminata (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IEMMELLO PIETRO (CATANZARO) per avere tenuto, in occasione della sua sostituzione, un comportamento non corretto effettuando un gesto ingiurioso e proferendo parole irriguardose nei confronti di un tesserato avversario che lo aveva invitato a velocizzare le operazioni di uscita dal campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
VANDEPUTTE JARI (CATANZARO)
ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)
ANNAN EBENEZER (IMOLESE)
RICCI MANUEL (JUVE STABIA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
SANNIPOLI DANIEL (LATINA)
ROCCA MICHELE (NOVARA)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
PERSIA ANGELO (PIACENZA)
SACO COLI (PRO VERCELLI)
COPPOLA MARIO (VIS PESARO)
MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE)