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ESCLUSIVA TMW - Cacciotti (avv. Carpi): “La giustizia sportiva può disattendere quella amministrativa?”TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
giovedì 5 agosto 2021, 10:19Serie C
di Luca Bargellini
esclusiva

Cacciotti (avv. Carpi): “La giustizia sportiva può disattendere quella amministrativa?”

Pierpaolo Cacciotti, avvocato difensore del Carpi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in merito ai ricorsi presentati dal club emiliano avverso all’iscrizione al nuovo campionato di Lega Pro:
Avvocato Cacciotti lei, assieme al professor Giuggioli , avete in mano la difensa del Carpi FC 1909 e, dopo l’eliminazione confermata dal Collegio di Garanzia del CONI, avete proposto ricorso al TAR Lazio per far annullare questa decisione e ammettere la squadra al campionato Pro. Nulla di nuovo: anche altre squadre hanno impugnato le decisioni del Collegio di Garanzia, ma solo voi avete impugnato il comunicato ufficiale della FIGC del 21 maggio 2021 che ha imposto una serie di adempimenti con scadenza il 28 giugno 2021, cioè 38 giorni dopo.
“La questione che demandiamo al TAR è di principio ma con significative ricadute pratiche, ovvero se la giustizia sportiva possa disattendere completamente le regole che governano la giustizia amministrativa; in altre parole, se la giustizia sportiva – pur subordinata a quella amministrativa - possa ritenersi libera di non applicare i medesimi canoni. A nostro avviso, così non può essere, la giustizia sportiva deve attenersi ai principi e alle regole che governano il codice del processo amministrativo, salvo espressa deroga, e all’interpretazione che di essi ne dà il Consiglio di Stato. In quest’ottica, dunque, deve consentirsi al giudice di applicare, anche d’ufficio, l’art. 37 del codice del processo amministrativo che consente la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.

E tale lettura non è condivisa dagli organi sportivi?
“No, il Collegio di Garanzia ha affermato nettamente che il termine del 28 giugno 2021 è a tal punto perentorio da non consentire alcuna applicazione dell’istituto dell’errore scusabile. Tuttavia, tale lettura non appare conforme ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, introducendo minori garanzie di tutela per alcuni soggetti (cioè gli operatori dello sport), rispetto ad ogni altra ordinaria parte ricorrente, con evidente violazione anche del cd. “principio di equivalenza”, in base al quale una posizione soggettiva protetta non può avere modalità procedurali di tutela meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale”.


Cosa significa in concreto?
“Che ogni squadra dovrebbe poter far valere l’errore scusabile, secondo l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, qualora non sia riuscita a rispettare il termine del 28 giugno 2021 fissato dal comunicato ufficiale FIGC del 21 maggio 2021, termine che inevitabilmente ha scatenato una corsa all’iscrizione con tutto ciò che ne ha conseguito in termini di comprensibili errori ed imprecisioni”.

Il TAR si è già pronunciato sulla vostra richiesta?
“Il Collegio di Garanzia ha deciso il 26 luglio 2021, riservandosi di depositare le motivazioni. Il 30 luglio 2021 il Carpi ha notificato il ricorso avverso la decisione con riserva di contestare le motivazioni una volta pubblicate. Il Presidente della Sezione Prima-ter del TAR ha fissato udienza il 2 agosto 2021 ma in quella sede, visto che erano state pubblicate le motivazioni, abbiamo rinunciato alla pronuncia del Presidente per puntualmente censurarle. L’udienza è stata rifissata per oggi. Tale breve rinvio è stato peraltro una fortuna per il Carpi in quanto il Presidente di turno il 3 agosto aveva appena rigettato il ricorso del Chievo, fondando la motivazione proprio sulla perentorietà del termine del 28 giugno 2021”.