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Serie C, giudice sportivo: tre gli squalificati. Sostanziosa ammenda inflitta al Modena
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 25 SETTEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3.000,00 MODENA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco accendini, bottigliette d’acqua piena (senza tappo), bicchieri di birra e un’asta di bandiera di plastica rotta senza colpire alcuno. Tali comportamenti sono stati posti in essere a seguito della condotta di un calciatore della Società avversaria il quale, dopo aver realizzato un rigore, ha esultato sotto la curva dei sostenitori del Modena togliendosi la maglia (con la conseguente inflizione della sanzione dell'ammonizione da parte dell'arbitro). Il comportamento dei sostenitori è proseguito con il tentativo di accedere al terreno di gioco mediante pressioni, spintoni calci a colpi violenti su una porta di accesso al terreno di gioco e, al termine della gara, con il lancio di oggetti all’indirizzo dei calciatori della Virtus Entella mentre rientravano negli spogliatoi Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 29, commi 1e 2, lett. d) e 26 C.G.S, considerate le modalità complessive dei fatti e quanto posto in essere dalla Società Modena per far cessare i comportamenti dei suoi sostenitori. (r. proc. fed, r. c.c.),
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 OTTOBRE 2021 E AMMENDA € 500,00
PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE) per avere tenuto, al termine del primo tempo, mentre era in corso una discussione fra calciatori delle due Società, un comportamento non corretto nei confronti di calciatori e di tesserati del Pescara, tenendo atteggiamenti aggressivi nei loro confronti e così alimentando ulteriormente il contrasto in atto. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 OTTOBRE 2021
VAIRA DAVIDE (MODENA) per avere, al termine della gara, pronunciato parole ingiuriose con modalità irriguardose nei confronti dell’arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (r. arbitro, r.proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESE) per avere, al 30° circa del II tempo, pronunciato ripetutamente un’espressione blasfema. Sanzione in applicazione dell’art 37 C.G.S. (r.proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CIOFANI MATTEO (MODENA)
BRIGNANI FABRIZIO (OLBIA)
FIORANI MARCO (TERAMO)
GARE DEL 25 SETTEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3.000,00 MODENA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco accendini, bottigliette d’acqua piena (senza tappo), bicchieri di birra e un’asta di bandiera di plastica rotta senza colpire alcuno. Tali comportamenti sono stati posti in essere a seguito della condotta di un calciatore della Società avversaria il quale, dopo aver realizzato un rigore, ha esultato sotto la curva dei sostenitori del Modena togliendosi la maglia (con la conseguente inflizione della sanzione dell'ammonizione da parte dell'arbitro). Il comportamento dei sostenitori è proseguito con il tentativo di accedere al terreno di gioco mediante pressioni, spintoni calci a colpi violenti su una porta di accesso al terreno di gioco e, al termine della gara, con il lancio di oggetti all’indirizzo dei calciatori della Virtus Entella mentre rientravano negli spogliatoi Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 29, commi 1e 2, lett. d) e 26 C.G.S, considerate le modalità complessive dei fatti e quanto posto in essere dalla Società Modena per far cessare i comportamenti dei suoi sostenitori. (r. proc. fed, r. c.c.),
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 OTTOBRE 2021 E AMMENDA € 500,00
PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE) per avere tenuto, al termine del primo tempo, mentre era in corso una discussione fra calciatori delle due Società, un comportamento non corretto nei confronti di calciatori e di tesserati del Pescara, tenendo atteggiamenti aggressivi nei loro confronti e così alimentando ulteriormente il contrasto in atto. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 OTTOBRE 2021
VAIRA DAVIDE (MODENA) per avere, al termine della gara, pronunciato parole ingiuriose con modalità irriguardose nei confronti dell’arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (r. arbitro, r.proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESE) per avere, al 30° circa del II tempo, pronunciato ripetutamente un’espressione blasfema. Sanzione in applicazione dell’art 37 C.G.S. (r.proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CIOFANI MATTEO (MODENA)
BRIGNANI FABRIZIO (OLBIA)
FIORANI MARCO (TERAMO)
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