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Caso Money Gate, respinto il ricorso della Procura Federale

Caso Money Gate, respinto il ricorso della Procura FederaleTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
mercoledì 11 aprile 2018, 19:232018
di Tommaso Maschio

La Corte Federale d'Appello ha respinto il ricorso  presentato dalla Procura Federale, confermando il verdetto di primo grado, in merito al caso Money Gate che vedeva coinvolte Avellino e Catanzaro. Questo il comunicato pubblicato sul sito della FICG:

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE RESPINTO
avverso il proscioglimento dei sigg.ri:

- Walter Taccone (all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Avellino 1912 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;

- De Vito Vincenzo (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’U.S. Avellino 1912 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.;

- Cosentino Giuseppe (all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7,commi 1, 2, e 5 C.G.S.;

- Ortoli Armando (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7,commi 1, 2, e 5 C.G.S.;

- Russotto Andrea (all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7,commi 1, 2, e 5 C.G.S.;

- Muscatelli Francesca (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1bis, comma 5 C.G.S., attività all’interno e/o nell’interesse della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. (socio di minoranza) e, comunque, rilevante per l’Ordinamento Federale) per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S.;

- Pecora Marco (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazionedell’art. 7, comma 7 C.G.S.;

e delle società:

- Società U.S. Avellino 1912 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per violazione ex artt.7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 C.G.S.;