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Mancata osservazione dei protocolli sanitari: multato il RavennaTUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
mercoledì 21 aprile 2021, 14:10Girone B
di Dario Lo Cascio
per Tuttoc.com
fonte Figc.it

Mancata osservazione dei protocolli sanitari: multato il Ravenna

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro BRUNELLI, Alessandro CAPUCCI, e della società RAVENNA F.C. 1913 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO BRUNELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020, e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al T-1 a 72/96h dall’avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissato dalla società nella giornata del 05/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività del calciatore Salvatori Giovanni del 05/11/20, nonché al test del tampone nelle 24h antecedenti la disputa della gara di campionato del 15/11/20; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, in particolare, per non aver fatto osservare l’obbligo di dotazione del personale addetto alla fisioterapia dei guanti e degli occhiali di protezione monouso; nonché per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare la corretta aerazione ed il dovuto distanziamento delle attrezzature sportive nel locale adibito a palestra, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID19;

ALESSANDRO CAPUCCI, Responsabile Sanitario tesserato per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al T-1 a 72/96h dall’avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissato dalla società nella giornata del 05/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività del calciatore Salvatori Giovanni del 05/11/20, nonché al test del tampone nelle 24h antecedenti la disputa della gara di campionato del 15/11/20; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver fatto osservare l’obbligo di dotazione del personale addetto alla fisioterapia dei guanti e degli occhiali di protezione monouso; nonché per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare la corretta aerazione ed il dovuto distanziamento delle attrezzature sportive nel locale adibito a palestra, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID19;

RAVENNA F.C. 1913 S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro CAPUCCI, Alessandro BRUNELLI in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentate, per conto della società RAVENNA F.C. 1913 S.p.A.;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.185,00 (millecentoottantacinque) di ammenda per il Sig. Alessandro BRUNELLI, di € 1.185,00 (millecentoottantacinque) di ammenda per il Sig. Alessandro CAPUCCI, e di € 1.575,00 per la società RAVENNA F.C. 1913 S.p.A.;  si rende noto l’accordo come sopra menzionato