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Samb non ammessa in Serie C: le motivazioni del Consiglio FederaleTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
venerdì 16 luglio 2021, 18:00Girone B
di Marco Pieracci
per Tuttoc.com

Samb non ammessa in Serie C: le motivazioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale nella riunione del 15 luglio 2021;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021;

- visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economicofinanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;

- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l.. le seguenti contestazioni:

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021. Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha rilevato che i debiti contributivi, riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo settembre 2020-febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, già facenti capo alla S.S. Sambenedettese S.r.l., il cui titolo sportivo è stato attribuito alla Società che è quindi tenuta al relativo pagamento, hanno formato oggetto di estinzione a mezzo di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi. Nello specifico, per quanto verificato in corso di istruttoria in ragione di interazioni con l’ente creditore, tale modalità di adempimento non risulta ammessa dal vigente ordinamento sicché i menzionati debiti contributivi alla data prevista dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021) non sono stati correttamente estinti. In proposito si precisa che non appare rilevante ai fini della constatazione dell’inadempimento della società il fatto che esso abbia formato oggetto di avvisi di addebito notificati dall’INPS in qualità di ente creditore in data 14 maggio u.s.; ciò in quanto tali avvisi non determinano ex se l’insorgere del debito da assolvere nei confronti dell’INPS ma si inseriscono nella procedura di riscossione del debito medesimo legittimando (anche) le azioni esecutive come prescritto dalla disciplina contributiva.

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso; -

esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., le cui ragioni di seguito si trascrivono: In via preliminare si evidenzia come la Società, nel proprio ricorso, abbia lungamente descritto la disciplina emergenziale in materia di sospensione dell’attività di esecuzione coattiva e degli obblighi di pagamento conseguenti ad iscrizioni a ruolo. Tuttavia, l’analisi normativa condotta dalla Società nella propria impugnazione – ad avviso della Co.Vi.So.C. – non elide l’oggettività dell’inadempimento contestato con la richiamata nota dell’8 luglio 2021 (cit. all. 1) la quale come tale non appare contraddetta (né, ad onore del vero, contestata in maniera puntuale in sede di ricorso). Vale premettere che la contestazione formalizzata dalla Co.Vi.So.C. (cit. all. 1) concerne l’omessa corresponsione di debiti contributivi, riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo settembre 2020- febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, già facenti capo alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., il cui titolo sportivo è stato attribuito alla Società che è quindi tenuta al relativo pagamento. Nella fattispecie concreta la Co.Vi.So.C. ha rilevato come siffatti debiti contributivi siano stati estinti a mezzo di compensazione con crediti fiscali facenti capo ad altri soggetti d’imposta e, quindi, secondo una modalità che non è ammessa dalla disciplina di settore. A fronte di questo inadempimento la Società si è limitata ad osservare che “(…) tra l’altro la Co.Vi.So.C. contesta una illecita compensazione tra debiti e crediti IVA di soggetti terzi che non trovano riscontro nella relazione redatta da Deloitte”.

L’unica affermazione difensiva – ad avviso della Co.Vi.So.C. - appare irrilevante e decontestualizzata. Irrilevante perché l’avvenuta compensazione con crediti fiscali di soggetti terzi risulta accertata in via documentale; decontestualizzata poi perché la richiamata attività istruttoria della Deloitte non esaurisce, come noto, i controlli di pertinenza della Co.Vi.So.C. nell’ambito del procedimento ammissivo. Ciò posto si rileva altresì come le censure della Società non colgano nel segno laddove la stessa ipotizza che il citato inadempimento sarebbe insussistente in quanto il pagamento degli avvisi di addebito medio tempore notificati dall’INPS a fronte della richiamata omissione sarebbe sospeso in ragione della disciplina emergenziale. È opinione della Co.Vi.So.C., infatti, che lo specifico argomento difensivo risulti extra ordinem perché finisce per differire cronologicamente la configurazione dell’inadempimento ad un momento successivo al tempo della violazione (oggetto di contestazione). In antitesi a quanto ipotizzato dalla Società ricorrente, infatti, la notifica degli avvisi di addebito da parte dell’INPS non costituisce il momento genetico dell’obbligazione contributiva ma solo un posterius in qualità di atto ricognitivo (giammai costitutivo) che si colloca nell’ambito del procedimento di accertamento e di riscossione coattiva delle relative somme.

Tutto ciò fa sì, quindi, che l’inadempimento (in ragione dell’impossibilità di estinzione dei contestati debiti contributivi in forza di compensazione con crediti fiscali di soggetti terzi) preesiste ed è, anche sul piano logico, il presupposto della notifica degli avvisi di addebito notificati dall’INPS di talché anche l’eventuale sospensione degli obblighi di adempimento degli stessi in ragione della disciplina emergenziale (invocata nell’impugnazione della Società) risulta del tutto irrilevante e non tale da impedire di fare considerare oggettivamente accertata la violazione contestata con la richiamata nota dell’8 luglio 2021 (cit. all. 1). - tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o di respingere il ricorso della società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie 2021/2022.