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Giudice Sportivo, squalifica e ammenda per Carriero. Due giornate a VonaTUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Scialla
martedì 14 settembre 2021, 17:40Altre news
di Antonino Sergi
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, squalifica e ammenda per Carriero. Due giornate a Vona

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e del 14 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000.00

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una forte manata al collo durante un contrasto nel corso del quale veniva trattenuto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerata la dinamica della condotta e la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VONA EDOARDO (IMOLESE) per doppia ammonizione e per aver pronunciato ripetutamente varie espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso per doppia ammonizione; sanzione di un turno in applicazione dell'art. 37 C.G.S. e di un turno per doppia ammonizione (r. proc. fed.),
POLIDORI MATTIA (VIBONESE) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, a gioco in svolgimento, seppur con il pallone a distanza di gioco, disinteressandosi dello stesso e colpendo deliberatamente con uno schiaffo al volto un avversario, facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAFFARA MANUEL (VIRTUSVECOMP VERONA) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
MARTINELLI RICCARDO (VITERBESE) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GUIDETTI LUCA (FERALPISALO’)
BONALUMI SIMONE (GIANA ERMINIO)
SUSSI CHRISTIAN (PAGANESE)
LANCINI EDOARDO (PALERMO)
CANNAVO KEVIN (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIOTTI PIETRO (VIBONESE) 23/50 per aver al 40° del primo pronunciato un'espressione blasfema; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

AMMENDA € 500.00

MERLI SALA IVAN (LECCO) per aver tenuto al termine della gara una condotta non corretta appoggiando la sua fronte contro quella dell'allenatore avversario, riservata alla Procura federale ogni valutazione in ordine al rispetto dei protocolli COVID. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).