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Giudice Sportivo, un turno di stop per i tecnici Bucchi e D'AntoniTUTTO mercato WEB
Cristian Bucchi
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
giovedì 30 settembre 2021, 22:15Altre news
di Giacomo Principato
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, un turno di stop per i tecnici Bucchi e D'Antoni

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 30 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori:

1. Al 16' del primo tempo intonato per 3 volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. per aver lanciato una bottiglietta vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 26 e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed. r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 OTTOBRE 2021 E AMMENDA € 500

CAIATA SALVATORE (POTENZA)
per avere, al 24° del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale, in quanto a gioco fermo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si alzava dalla panchina, effettuava gesti plateali e pronunciava parole irriguardose al suo indirizzo.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a., panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500

MAURO FERRERO (PRO SESTO)
per aver tenuto, al termine della gara, nell’aera antistante gli spogliatoi, una condotta irriguardosa nei confronti dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo.Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA

MAESTA STEFANO (MONTEROSI TUSCIA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara ripetuta due volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r.proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D’ANTONI DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
BUCCHI CRISTIAN (TRIESTINA)
per aver pronunciato un’espressione blasfema al 48° circa del II tempo. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed).