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Giudice Sportivo: 7 club multati, un turno a Caneo. Ammenda per BaldiniTUTTO mercato WEB
© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com
martedì 5 ottobre 2021, 18:05Altre news
di Valeria Debbia
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo: 7 club multati, un turno a Caneo. Ammenda per Baldini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA
€ 4.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso del 2° tempo (al 16°, al 18°, al 22°, al 31° ed al 48°), all’interno del recinto di gioco, verso il portiere della squadra avversaria e vicino alla porta di gioco, sette bottigliette d’acqua semipiene e con il tappo senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S. considerato che non si sono verificate conseguenze, che la società di casa è intervenuta con il suo SLO per far cessare la condotta e valutate le complessive modalità dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.). 
€ 4.000,00 PESCARA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'ingresso in campo delle squadre, due petardi di enorme potenza all'interno del recinto di gioco, sulla pista, senza creare conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25 C.G.S., considerata l'assenza di conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2.000,00 GROSSETO per avere una persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso all'interno dell'area spogliatoi e dell'area spogliatoi e pronunciato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un calciatore della stessa società Grosseto, venendo allontanato dai Dirigenti di quest'ultima. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il fattivo intervento dei Dirigenti della Società. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 2.000,00 LECCO per avere i suoi sostenitori per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: 
1. Al 5' del primo tempo e Al 17'mo del secondo tempo nei confronti della squadra di casa e dei suoi tifosi;
2. dal 37' del secondo tempo sino a fine gara, nei confronti dell'arbitro, dell'Assistente arbitrale, dei componenti la Procura federale, del Commissario di campo e di Istituzioni calcistiche;
3. nel corso del secondo tempo e fino a fine gara nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Lecco giocava in trasferta (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 1.000,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Taranto giocava in trasferta (r.proc. fed.).
€ 1.000,00 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori, al minuto 35 del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti dell’arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed. r.c.c.)

€ 1.000,00 VIRTUS FRANCAVILLA per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara ed al termine della stessa, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)

DEOMA DANIELE (LUCCHESE)
STEFANELLI STEFANO (PISTOIESE)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO) per aver, al 12° del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto dopo essere stato ammonito pronunciava frasi irriguardose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
CAU ROBERTO (SEREGNO) per avere, al 7° del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro e ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale in quanto, dopo una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei confronti del primo e offensive nei confronti della terna arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, con particolare riferimento alle parole utilizzate (r. IV uff.).



ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANEO BRUNO (TURRIS) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 18 del 1 tempo. Sanzione in applicazione dell’art 37 C.G.S. (r.proc. fed.).

AMMENDA EURO 1.000,00
BALDINI FRANCESCO (CATANIA) per avere, al termine del primo tempo, fornito verbalmente dagli spalti indicazioni ad alcuni suoi calciatori nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti.

AMMONIZIONE (III INFR)
FONTANA GAETANO (IMOLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)
DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)
BREVI OSCAR (GIANA ERMINIO)
SCAZZOLA CRISTIANO (PIACENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)
COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA MATELICA)
FILIPPI GI OMO (PALERMO)
AUTIERI GAETANO (PESCARA)
DAL CANTO ALESSANDRO (VITERBESE)
CAU ROBERTO (SEREGNO)