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Giudice Sportivo, inibizione per Lovisa e Delli CarriTUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Ninni/Image Sport
martedì 4 ottobre 2022, 16:00Altre news
di Antonino Sergi
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, inibizione per Lovisa e Delli Carri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 5000 PRO PATRIA A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore 2 degli spalti denominato "pop. locali", intonato cori oltraggiosi nei confronti: 1 al 34° minuto del primo tempo, per tre volte per circa 20 secondi, delle Forze dell'Ordine; 2 al 36° minuto del secondo tempo, per tre volte di seguito per circa 25 secondi, di Istituzioni Calcistiche. 38/105 B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore 2 degli spalti denominato "pop. locali", intonato, al 35° ed al 43° minuto del primo tempo e al 35° minuto del secondo tempo, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti dei tifosi avversari, cori tutti percepiti da un solo Rappresentante della Procura Federale sui due presenti e, quindi, privi del requisito della percezione reale previsto dall'art. 28 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 2500 ACR MESSINA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, alla fine del primo tempo, durante la fase di rientro negli spogliatoi da parte delle squadre, da un suo sostenitore, posizionato all'altezza del tunnel posto sul lato destro della Curva Sud, lato tribuna denominata "b", integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'essersi aggrappato ad una ringhiera posta sulla vetrata divisoria del campo, nell'avere inveito ed offeso un calciatore della società ACR Messina, scusandosi con lo stesso al termine della gara; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, al 20° minuto del primo tempo, da un suo sostenitore, posizionato nella curva sud, lato tribuna "a", integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'essere salito sul tetto del tunnel in materiale plastico, saltandovi sopra, ed avere inveito contro il portiere della Squadra avversaria; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, al 44° minuto del secondo tempo, da un suo sostenitore, posizionato nella Curva Sud, lato tribuna "a", integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'essere salito sul tetto del tunnel in materiale plastico, ed avere inveito contro i Giocatori della Squadra avversaria; D) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva loro riservato, intonato, al 46° minuto del primo tempo, per cinque volte in pochi secondi, cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro; E) per avere una persona non autorizzata, ma riconducibile alla società ACR Messina, addetta all'intrattenimento del pubblico con un potente impianto stereo, sostato all'interno del recinto di giuoco, dalla fase di riscaldamento delle squadre fino a fine gara, ivi rimanendo nonostante gli inviti ad allontanarsi rivolti dal Commissario di Campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., supplemento c.c.).
€ 2000 CROTONE A) per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud intonato, dal 30° minuto al 32° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti della Città 38/106 dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale; B) per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud e alcuni sostenitori posizionati nella Tribuna coperta, al 30° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Città dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco nove bottigliette d’acqua. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non sono state causate conseguenze dannose dal lancio degli oggetti sopra. Misura ulteriormente attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. indicati (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 2000 RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto circa del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, in corrispondenza della pista di atletica, varie confezioni di caffè Borghetti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.). € 1000 FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, dopo il termine dell’incontro, un petardo di media intensità e due fumogeni; B) per avere i suoi sostenitori intonato, al 30° minuto e per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuta in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 TARANTO per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi da un suo sostenitore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere, alle ore 17:10 circa, durante il riscaldamento delle squadre e della terna arbitrale, scavalcato la vetrata perimetrale che divide il recinto di gioco dalla gradinata e nell'essere entrato nel recinto di gioco, venendo fermato ed allontanato dopo pochi minuti da due steward. 38/107 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato l'intervento fattivo del personale addetto alla sicurezza. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere alcuni suoi sostenitori (cinque, di cui tre bambini) occupanti la curva nord scavalcato la recinzione per festeggiare i giocatori in occasione della rete segnata a pochi secondi dal termine della gara, rimanendo lungo la pista di atletica e venendo fatti subito rientrare sugli spalti grazie all'intervento del DGE e dello SLO. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e l'intervento fattivo dei Dirigenti della Società (r. proc. fed.).
€ 800 AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 69° minuto all’interno del terreno di gioco un fumogeno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 OTTOBRE 2022 2022
DELLI CARRI DANIELE (PESCARA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dal DELLI CARRI.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 OTTOBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA
LOVISA MATTEO (PORDENONE) per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
SEPE PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCHINI GIUSEPPE (ARZIGNANO V.) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DE SIMONE DOMENICO (GUBBIO) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale, pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a.).