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Giudice Sportivo, squalifica per Menichini. Ammenda per PazienzaTUTTO mercato WEB
martedì 24 gennaio 2023, 16:50Altre news
di Antonino Sergi
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, squalifica per Menichini. Ammenda per Pazienza

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, all’8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
€ 1000 IMOLESE A) per avere i suoi sostenitori, nel numero di circa trenta, posizionati nel settore Curva Locali, intonato, al 30º minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco sulla pista di atletica, al 92° minuto della gara, un accendino senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1000 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Ospiti B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: all’interno del recinto di gioco sulla pista di atletica al 9°, 14°, 27°, 29°, 41° e 42° minuto del primo tempo otto bicchieri di plastica contenenti liquido, ed al 3°, 13°, 35° e 49° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri di plastica contenti liquido; sul terreno di gioco, a circa 50 cm dalla linea laterale, al 45° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica, contenente parzialmente della birra; tutti gli oggetti non colpivano alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 TRENTO A) per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud Mair, intonato al 6° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella Curva Sud Mair, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco al 37° minuto del primo tempo, un mozzicone di sigaretta acceso, e al 5° minuto del secondo tempo tre bicchieri di plastica contenenti liquido giallo senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 CROTONE per avere i suoi tesserati danneggiato il pannello inferiore della porta d’ingresso del bagno ubicato all’interno dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 500 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco al 39° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido giallo senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere al 67° minuto della gara fatto ingresso sul terreno di gioco per festeggiare il gol della sua squadra, venendo prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
€ 300 CESENA per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Mare, intonato al 28° minuto del primo tempo per cinque volte ed al 16° minuto del secondo tempo per tre volte, cori offensivi nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c).
€ 300 PRO PATRIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Popolari Locali, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 30° minuto del primo tempo per due volte ed al 25° minuto del secondo tempo per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 SIENA per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio settore Curva Nord Ospiti, intonato al 1°, 3° e 10° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti della Città dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
€ 200 CARRARESE per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Montevergine, al 12° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 200 TRIESTINA per avere i propri sostenitori, presenti nella Curva Est, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 16° minuto del primo tempo per tre volte ed al 36° minuto del secondo tempo per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la 145/426 Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2023 E € 500 DI AMMENDA

LA CORTE FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

BENATELLI GIUSEPPE (ALBINOLEFFE) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, sebbene già invitato più volte a rimanere seduto, si alzava dalla panchina per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
BULLETTI FRANCESCO (AQUILA MONTEVARCHI) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante i precedenti richiami, si alzava ripetutamente dalla panchina aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LONGO RAFFAELE (PADOVA) per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto si alzava dalla panchina in maniera minacciosa e proferiva al suo indirizzo reiteratamente parole offensive, così provocandolo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r.a. a. n. 1). MEZZANOTTI DAVIDE (PORDENONE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CAPRIOLO MASSIMILIANO (NOVARA) 145/427 per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e, avvicinatosi al IV Ufficiale, pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV. Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANTONIO CAGNAZZO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, alla fine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un Calciatore avversario in quanto, durante una discussione tra più tesserati, interveniva proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose e offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA EURO 500

MICHELE PAZIENZA (AUDACE CERIGNOLA) per avere, alla fine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava al Quarto Ufficiale per dissentire nei confronti di alcune decisioni arbitrali, a seguito della quale condotta e dell'intervento di un calciatore della Squadra avversaria, che invitava il PAZIENZA a fare silenzio, si determinava una situazione animata alla quale prendeva parte CAGNAZZO Antonio, altro tesserato dell’Audace Cerignola. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).