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Giudice Sportivo gironi A e C, squalificati i tecnici Di Napoli, Fontana e DossenaTUTTO mercato WEB
giovedì 2 febbraio 2023, 22:45Altre news
di Dario Lo Cascio
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo gironi A e C, squalificati i tecnici Di Napoli, Fontana e Dossena

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1 FEBBRAIO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società LATINA, LECCO, PERGOLETTESE, TRENTO, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000 CROTONE
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Ferrovia Ospiti, al 43° minuto del primo tempo, al 35° e 40° minuto del secondo tempo e a fine gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ai sensi dell’art. 28 CGS;
B) per avere un singolo sostenitore, dotato di megafono, posizionato nella Curva Ferrovia Ospiti, al 20° minuto del primo tempo, proferito, per due volte, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)

€ 3000 LECCO per avere un suo sostenitore, al 31° minuto del secondo tempo, mentre un calciatore della Squadra avversaria si trovava a terra infortunato e dolorante, dopo essere sceso dalla Tribuna sino in prossimità della recinzione intonato cori, grida ed altre manifestazioni espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti del predetto calciatore avversario, cori tutti percepiti da un solo Rappresentante della Procura Federale sui due presenti e intonati soltanto da un tifoso che occupava la Tribuna quindi, privo dei requisiti della dimensione e della percezione reale richiesti dall'art. 28 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2000 JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. acceso e lanciato, al 38° minuto della gara, sul recinto di gioco un fumogeno
prontamente spento grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco;
2. lanciato, durante il secondo tempo, ripetutamente acqua all’indirizzo dei calciatori di riserva della Squadra avversaria impegnati nella fase di riscaldamento all’altezza bandierina del calcio d’angolo; all’11°, 17° e 28° minuto della gara all’indirizzo dei calciatori della Squadra avversaria impegnati nella battuta di un calcio d’angolo;
B) per avere i suoi sostenitori, al 7° minuto del primo tempo, a seguito dell’espulsione di un calciatore della propria Squadra, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Quaterna Arbitrale e dei componenti della Procura Federale e indirizzato numerosi sputi verso gli stessi, senza raggiungerli;
C) per avere, reiterato le stesse condotte di cui al punto B) al 10° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 
1. nell’avere lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, un petardo e due bengala nella zona retrostante la Curva in direzione dell’ingresso della tifoseria ospite che nel frangente stava affluendo allo stadio, senza conseguenze;
2. nell’avere lanciato, al momento dell’ingresso in campo dei giocatori, numerosi rotoli di carta sul terreno di gioco e sulla porta;
3. nell’aver acceso prima dell’inizio della gara numerosi fumogeni il cui fumo
raggiungeva il terreno di gioco. Le predette circostanze di cui ai punti 2 e 3 causavano ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti in attesa che il terreno venisse sgombrato dalla carta e che tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 L.R. VICENZA
A) per avere la maggioranza (di 2019 unità) dei suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Sud intonato, al 24° minuto del primo tempo, per cinque volte consecutive, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco, al 28° minuto del primo tempo, al 31° minuto del secondo tempo e al termine della gara complessivamente quattro bicchieri di plastica pieni contenenti liquido e, al termine della gara, due accendini senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300 ACR MESSINA per aver ritardato l’ingresso sul terreno di gioco di un proprio
calciatore così provocando il ritardo nell'inizio della gara di 5 minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S. e 54 NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. proc. fed).

€ 200 PADOVA per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 FEBBRAIO 2023

SAURO NAZARIO (CATANZARO)per avere, per avere, al termine della gara, all’interno  dell’area spogliatoi, tenuto una condotta gravemente irriguardosa e non corretta nei confronti dei Componenti della Procura Federale, intervenendo in un colloquio che questi stavano intrattenendo con un altro tesserato del Catanzaro, proferendo, nell’occasione, nei loro confronti parole irriguardose, colpendo per negligenza uno di essi sulla mano con un cronografo che aveva fatto roteare per un tempo prolungato a distanza ravvicinata da uno dei due Componenti della Procura e interrompendo tale condotta soltanto su specifica richiesta degli stessi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MALGRATI ANDREA (LECCO)
A) per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose;
B) per essersi, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, posizionato nella zona sotto la Tribuna Centrale dietro la panchina del Lecco ed aver continuato ad interloquire con l’Allenatore FOSCHI fornendo verbalmente più volte indicazioni tecniche ai propri calciatori;
C) per avere reiterato i predetti comportamenti di cui al capoverso A) al 27° minuto del secondo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed).

OLIVI SAMUELE (RENATE) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo frasi offensive e irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FABBRO ALESSANDRO (PERGOLETTESE) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

DOSSENA ANDREA (RENATE) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

FONTANA GAETANO (TURRIS) per avere, al termine del primo tempo, mentre entrava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto lo avvicinava e pronunciava nei suoi confronti una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

LABRICCIOSA DIEGO (PESCARA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO) per avere, al termine della gara, mentre si trovava sul terreno di gioco e immediatamente dopo neltunnel di accesso agli spogliatoi,  tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva nei loro confronti reiterate frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed., r.c.c.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FOSCHI LUCIANO (LECCO)
 
AMMONIZIONE (II INFR)

DOSSENA ANDREA (RENATE)
VECCHI STEFANO (FERALPISALO’)

AMMONIZIONE (I INFR)

CONTE MIRKO (JUVENTUS NEXT GEN)
GAUTIERI CARMINE (SANGIULIANO)
LOPEZ GIOVANNI (VITERBESE)