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Serie C, giudice sportivo: 4 mesi di inibizione al presidente del Seregno ErbaTUTTO mercato WEB
© foto di Pietro Mazzara
giovedì 21 ottobre 2021, 21:57Serie C
di Lorenzo Di Benedetto

Serie C, giudice sportivo: 4 mesi di inibizione al presidente del Seregno Erba

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 ottobre 2021, ha adottato le deliberazioni di seguito

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 FEBBRAIO 2022 E AMMENDA € 3000

ERBA DAVIDE (SEREGNO) per avere, al termine della gara, all’interno degli spogliatoi, successivamente in prossimità degli stessi e da ultimo nel piazzale antistante gli spogliatoi: tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, dell’AIA e dei suoi Organi tecnici, pronunciando ripetutamente nei loro riguardi frasi offensive e accusandoli di parzialità; tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti del Presidente della Lega Pro e della Lega stessa, pronunciando nei loro riguardi ripetutamente frasi offensive e accusandoli di parzialità e di avere tenuto comportamenti antiregolamentari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 23 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e considera la gravità delle accuse formulate nei confronti di Istituzioni calcistiche e Arbitrali. (r. proc. fed, r. c.c., referto OT CAN C).


INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2021

CASTAGNINI RENZO (PALERMO) 1. per avere avuto, al termine della gara, un acceso e prolungato diverbio con un dirigente della squadra avversaria, rendendo necessario l'intervento dei dirigenti delle due Società al fine di separarli. 2. per essersi introdotto all’interno dell’area spogliatoi senza essere legittimato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.