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Giudice sportivo, 15.000€ di multa alla Fiorentina. Ammende per Salernitana, Spezia e Lecce
Dopo le prime otto gare della quattordicesima giornata, il giudice sportivo ha comminato ammende a Fiorentina, Salernitana, Spezia e Lecce. Questo il dettaglio.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, oggetti di varia natura, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due fumogeni che costringevano gli steward presenti ad allontanarsi dalle proprie posizioni e per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra Società.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, oggetti di varia natura, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due fumogeni che costringevano gli steward presenti ad allontanarsi dalle proprie posizioni e per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra Società.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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