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Le nuove regole FIGC sulle crisi d'impresa: le novità nei dettagliTUTTO mercato WEB
lunedì 29 maggio 2023, 20:00News
di Stefano Bentivogli
per Ternananews.it
fonte figc

Le nuove regole FIGC sulle crisi d'impresa: le novità nei dettagli

La FIGC ha pubblicato, tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A, le norme federali rimodulate in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, tenendo conto degli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come ad esempio il Codice di Crisi d'Impresa al quale ha avuto accesso la stessa Reggina di Saladini. Il 20 giugno bisogna essere in assoluta regola con l'omologa del piano di ristrutturazione del debito e presentare il carteggio in Federcalcio, con le garanzie finanziarie per portare a termine il campionato.

NUOVI TERMINI - Anzitutto, sono stati previste nuove scadenze per l'ottenimento della licenza nazionale. In particolare, i club che hanno fatto ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dalle nuove norme, e che abbiano avuto poi accesso all'esdebitazione - in parole povere un azzeramento della situazione debitoria del fallito per consentirgli di ripartire - dovranno comunicare entro il 20 giugno 2023, alla FIGC e alla COVISOC, il provvedimento dell'autorità giudiziaria, pena l'esclusione dal campionato di competenza. Restano validi i termini fissati dai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, quelli che hanno previsto tutti gli adempimenti per l'iscrizione al campionato.

LE PRINCIPALI NOVITA' - La FIGC ha introdotto una serie di novità degli articoli 16, 52, 85 e 90 delle NOIF.

Il nuovo art. 16 prevede i nuovi commi 6-bis e -ter, che sostanzialmente introducono la revoca dell'affiliazione alla FIGC di società che abbiano adottato le procedure del codice della crisi d'impresa con finalità liquidatorie o che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l’esercizio dell’impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore: questo è probabilmente un comma ad hoc per il caso Samp, per evitare particolari manovre che porterebbero a rinviare il crack.

L'articolo 85 prevede una nuova Lettera E), che recita:

"In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C) o D), fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione". Dunque, qualora in un futuro un club voglia utilizzare lo strumento della ristrutturazione del debito, dovrà dimostrare di avere capacità economiche per portare a termine la stagione sportiva.

NOTA BENE: La continuità aziendale diretta: basata sul mantenimento dell’impresa in capo all’imprenditore che provvede al risanamento;

- in modalità indiretta: basata sul trasferimento dell’azienda a terzi che provvederanno al risanamento dell’impresa.

L'articolo 90 NOIF, comma 4 bis), quest'ultima introdotta dalla FIGC:

4 bis. Il provvedimento di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori permane sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all’intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.