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Giudice sportivo, 20.000€ di multa all'Inter. 10.000€ al Napoli
Il Giudice Sportivo della nostra Serie A, ha comminato ammende a varie società. Questo il dettaglio con il comunicato ufficiale:
- Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi tesserati, al termine della gara, sul terreno di giuoco, creato un clima di tensione nei confronti degli Ufficiali di gara, che venivano circondati in occasione delle proteste, perdurando tale clima fino al loro ingresso negli spogliatoi, nonché per aver impedito ai medesimi di eseguire il saluto finale del cd "terzo tempo"; e, inoltre, per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore di altra Società.
- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio dirigente, il quale posizionandosi dietro la propria panchina rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del pre-partita, durante il riscaldamento e nel corso della gara, rivolto al Direttore di gara cori e grida insultanti.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
- Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi tesserati, al termine della gara, sul terreno di giuoco, creato un clima di tensione nei confronti degli Ufficiali di gara, che venivano circondati in occasione delle proteste, perdurando tale clima fino al loro ingresso negli spogliatoi, nonché per aver impedito ai medesimi di eseguire il saluto finale del cd "terzo tempo"; e, inoltre, per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore di altra Società.
- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio dirigente, il quale posizionandosi dietro la propria panchina rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del pre-partita, durante il riscaldamento e nel corso della gara, rivolto al Direttore di gara cori e grida insultanti.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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