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La LND si uniforma al calcio professionistico: cambiamento epocale dei regolamentiTUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Zalamena/TuttoLegaPro.com
domenica 17 febbraio 2019, 08:01News
di tuttoturris .com
per Tuttoturris.com
fonte Notiziario calcio

La LND si uniforma al calcio professionistico: cambiamento epocale dei regolamenti

La Lega Nazionale Dilettanti finalmente uniforma i campionati dilettantistici a quelli professionistici. Approvata, infatti, la modifica degli articoli 30 e 53 del regolamento della federazione dilettantistica.

Una delle modifiche era attesa davvero da tempo immemore: finalmente infatti le gare che saranno sospese, e che non comporteranno l'irrogazione di sanzioni come previsto dall'articolo 17 del codice di giustizia sportiva (vale a dire tutti i casi in cui è prevista la perdita della gara a tavolino), verranno riprese dal minuto esatto e dalla situazione di gioco in corso al momento della sospensione, recuperando quindi i soli minuti non giocati. Altro cambiamento epocale riguarda il caso in cui una squadra si ritira o viene esclusa dal campionato in corso. Fino ad oggi i dilettanti prevedevano due fattispecie a seconda che la squadra in questione avesse o meno disputato il girone di andata, ora invece cambia tutto: le gare del club che si ritira o è escluso dal campionato saranno infatti ritenute nulle, senza nessuna distinzione tra girone di andata e girone di ritorno e senza ricorrere al famigerato 3-0 a tavolino in favore dell’avversario di turno.

Riportiamo di seguito i due nuovi articoli approvati.

Articolo 30
Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. È fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

Articolo 53
Qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa.