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TNF - Ribadita l'ingiunzione di pagamento a favore del Roccella e la vittoria sul caso Cerqua...
lunedì 29 maggio 2017, 19:09News
di Vincenzo Piergallino
per Tuttoturris.com
fonte comunicato stampa

TNF - Ribadita l'ingiunzione di pagamento a favore del Roccella e la vittoria sul caso Cerqua...

C'e ancora spazio per la Turris nell'ultimo comunicato del Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche. In sostanza nel presente comunicato si approfondiscono i motivi che hanno determinato l'ingiunzione di pagamento per la Turris a favore del Roccella, mentre si sono presenti anche le deduzioni che hanno portato il club biancorosso alla vittoria nella controversia con l'ex tesserato Cerqua. 

3) RECLAMO N°. 128 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD ROCCELLA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE IN RELAZIONE ALLA GARA SERIE D GIRONE I - AP TURRIS – ASD ROCCELLA DEL 19.10.2016.

Con reclamo proposto in data 24.01.2017 la ASD Roccella ha adito l’esponente Tribunale Federale per ottenere il riconoscimento ed il pagamento della quota di partecipazione sull’incasso, pari al 50% dell’incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri SIAE e le spese vive di organizzazione, del recupero della gara AP Turris – ASD Roccella del Campionato di Serie D Girone stagione 2016/17 disputata presso lo Stadio della Turris il 19.10.2016 a seguito di sospensione, nel corso del secondo tempo, per infortunio dell’arbitro della gara avviata il 9.10.2016. Richiamando quanto contemplato dall’art. 57 NOIF, sia in ordine alla ripetizione delle gare sospese dopo l’inizio del secondo tempo, sia in ordine alla distribuzione degli incassi con specifico rinvio alle modalità fissate, nella specie, con comunicazione 12.10.2016 della Lega Nazionale Dilettanti che ha imposto l’obbligo di compilazione a fine gara del previsto borderò, la reclamante precisa che nonostante i reiterati solleciti e le diffide in tal senso inoltrate, la AP Turris non ha provveduto né ad inviare la documentazione ufficiale, né tanto meno a corrispondere quanto dovuto. Conclude pertanto chiedendo, in via preliminare, che sia ordinata alla AP Turris la produzione di tutta la documentazione ufficiale relativa agli incassi ed alle spese sostenute per la gara in questione; quindi nel merito che la medesima sia condannata al pagamento di quanto risultante dalla documentazione da acquisire. Con condanna alla refusione delle spese del giudizio. La AP Turris Calcio nulla ha controdedotto e quindi in assenza della documentazione attestante l’ammontare dell’incasso ne è stata disposta l’acquisizione con ordinanza del 30.3.2017. In ottemperanza a quanto disposto, la AP Turris Calcio ASD ha inviato il rendiconto dell’incasso, elaborato sulla scorta dell’allegato mod. C1 della SIAE datato 24.10.2016, e dal quale emerge che l’incasso netto è stato pari ad euro 1.750,00 e che quindi la quota in favore della ASD Roccella ammonta ad euro 875,00. La reclamante a sua volta ha inviato documentazione dalla quale, a suo giudizio, sarebbe desumibile che l’incasso lordo sarebbe superiore a quello dichiarato tanto da rivendicare la quota in suo favore di euro 5.000,00. Il reclamo è fondato e và pertanto accolto nei limiti di quanto qui di seguito precisato. Risulta dalla documentazione prodotta che il recupero della gara di campionato di Serie D Girone stagione 2016/2017 tra la AP Turris e la ASD Roccella ha avuto regolare svolgimento il 19 ottobre 2016 presso lo Stadio della Turris e che all’esito dell’incontro la Società ospitante non ha consegnato alla ASD Roccella la documentazione, anche provvisoria, comprovante l’ammontare dell’incasso e delle spese organizzative sostenute, omettendo, quindi, di corrispondere la quota incasso alla Società ospitata Solo, infatti, a seguito del contenzioso avviato con il presente giudizio dopo l’esito infruttuoso di svariate diffide, e più precisamente solo dopo l’invito inoltrato da Codesto Tribunale con l’ordinanza del 30.3.2017 la AP Turris Calcio ASD ha messo a disposizione la documentazione ufficiale dalla quale emerge che l’incasso lordo della gara in questione ammonta ad euro 3.000,00, mentre oneri fiscali e spese organizzative ammontano rispettivamente ad euro 270,00 ed euro 980,00. Ciò è quanto emerge inconfutabilmente dal mod. C1 Siae redatto dalla AP Turris in data 24.10.2016 (cinque giorni dopo la disputa della gara) e dal quale si desume, quindi, che l’incasso netto effettivo ammonta ad euro 1.750,00 euro, con quota a favore della Società ospitata pari ad euro 875,00. A tanto, quindi, ammonta l’importo spettante alla Società reclamante non potendosi ritenere comprovato il maggiore importo da ultimo preteso. A fronte, infatti, di autodichiarazione ufficiale compilata su moduli SIAE di piena valenza probatoria – sino a prova contraria - in ordine all’effettivo incasso Realizzato, non altrettanto può dirsi della documentazione meramente presuntiva da ultimo prodotta dalla reclamante e dalla quale si vorrebbe desumere un incasso superiore a quello dichiarato partendo dall’approssimativo numero di spettatori presenti rilevabile non già dalla biglietteria dello stadio, bensì da articoli di giornali che parlano genericamente di circa 1000 spettatori, nonché dal presumibile prezzo medio dei biglietti che sarebbe stato praticato per la gara in questione. Orbene, al di là del fatto che il numero di presenti sugli Spalti non dà automatica certezza di equivalente incasso potendosi annoverare anche ospiti non paganti, ciò che non è stato provato con certezza dalla reclamante è un numero di presenti superiore a quello autodichiarato dalla AP Turris (per un totale di 600 presenze), ragione per la quale non può trovare accoglimento la quantificazione da ultimo puntualizzata dalla reclamante. Và quindi accolta la domanda di condanna azionata dalla ASD Roccella nella misura, però, ridotta di euro 875,00, oltre gli interessi legali dalla data dell’incontro al soddisfo, nonché la refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo a fronte dei reiterati solleciti inoltrati alla debitrice. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Roccella Calcio e, per l’effetto, dichiara la Società AP Turris Calcio ASD tenuta a corrispondere alla Società reclamante la somma di € 875,00 (Euro ottocentosettantacinque/00), a saldo della quota percentuale di partecipazione all’incasso del recupero della gara AP Turris Calcio ASD - ASD Roccella Calcio del Campionato di Serie D - Girone I – s.s. 2016-17, disputata presso lo Stadio della Società AP Turris Calcio ASD del 19.10.2016, oltre gli interessi legali dalla data della gara al soddisfo. Liquida le spese di lite in favore della Società reclamante in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della AP Turris Calcio ASD. Ordina restituirsi la tassa. 

14) RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CERQUA DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE - LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Con reclamo datato 22.06.2016 il Sig. Domenico Cerqua ha adito la Commissione Accordi Economici c/o la LND rivendicando nei confronti della AP Turris Calcio ASD la somma di € 3.800,00 (successivamente precisata in € 3.750,00) quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta Società in virtù dell’accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 stipulato in data 07.09.2015. Si costituiva la Società controinteressata asserendo di aver corrisposto integralmente quanto spettante al calciatore in virtù di detto accordo economico. A comprova la Società produceva quietanze presuntivamente sottoscritte dal calciatore, il quale, tuttavia, le disconosceva espressamente. La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione e rimetteva gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. perché venissero esperiti gli opportuni accertamenti. La relazione della Procura Federale, trasmessa alla C.A.E., all’esito delle indagini svolte, rilevava come non fossero emersi elementi per stabilire, in modo univoco, l’autenticità e conseguentemente la riconducibilità, al calciatore, delle firme in calce alle presunte quietanze. Con delibera pubblicata con C.U. n. 228 del 10.02.2017 la Domenico Cerqua Vincenzo ha condannato la AP Turris Calcio ASD al pagamento in suo favore dell’importo di € 3.750,00. Con atto del 16.02.2017 la AP Turris Calcio ASD ha adito questo Tribunale proponendo appello avverso la decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. ed eccependo: - di aver corrisposto al Sig. Domenico Cerqua tutto quanto spettante in riferimento all’accordo economico stipulato in data 07.09.2015; - che dalla relazione della Procura Federale non vi fossero elementi tali per stabilire l’autenticità delle firme in calce alle quietanza presentate non essendo stato escluso che dette firme fossero state apposte dal calciatore. La Società concludeva chiedendo che fosse disposta una nuova perizia calligrafica sulle firme apposte onde accertare, in via definitiva, l’autenticità delle stesse. Il Sig. Domenico Cerqua controdeduceva: - In via pregiudiziale: l’inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 CGS; - In via principale e nel merito: l’infondatezza di quanto affermato dal calciatore. La vertenza è stata trattata nella riunione del 04.05.2017. Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto senza che risulti, all’uopo necessario, l’espletamento di una nuova perizia calligrafica. Ed infatti, contrariamente a quanto affermato dal Sig. Domenico Cerqua la relazione della Procura Federale ha rilevato che “(…) da un’analisi comparativa delle firme apposte dall’atleta sull’accordo economico, quelle raccolte, in sede di audizione, autografe, su un foglio bianco, la firma apposta sul documento d’identità personale e la firma in calce alla deposizione con le firme presenti sulle ricevute-quietanza liberatorie si può osservare una evidente somiglianza (…)”. Detta relazione è, pertanto, in Realtà, giunta a conclusione che le contestate firme siano, del tutto ragionevolmente, da ritenersi come riconducibili al calciatore. Essendo, dunque, stato rilevato che dette firme risultano state apposte dal calciatore, il reclamo della AP Turris Calcio ASD deve essere accolto con assorbimento di ogni altra questione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio ASD e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della CAE-LND. Ordina restituirsi la tassa.