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Roma, il Giudice Sportivo "grazia" Mancini: solo 5 mila euro di multa per lo striscioneTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
martedì 9 aprile 2024, 22:27Calciomercato
di Redazione TuttoAtalanta.com
per Tuttoatalanta.com

Roma, il Giudice Sportivo "grazia" Mancini: solo 5 mila euro di multa per lo striscione

Cinquemila euro. È la multa comminata dal Giudice Sportivo a Gianluca Mancini, reo di avere sventolato un vessillo offensivo (la sagoma di un animale con sfondo biancoceleste, ndr) al termine del derby fra Roma e Lazio.

Questo il comunicato ufficiale. "Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: " " " N. 90 SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 6 aprile 2024 Il Giudice Sportivo, ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta da questo Giudice con C.U. n. 206 pubblicato in data odierna, comprensivamente degli atti dell'indagine aperta d'ufficio sugli eventi del post-gara e in particolare relativi al comportamento del calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma); delibera di sanzionare il calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma) con l'ammenda di € 5.000,00 per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva".

Una sentenza in piena controtendenza rispetto a quanto sostenuto stamattina dallo stesso Giudice Sportivo che aveva chiesto alla Procura di relazionare ulteriormente su quanto accaduto, pur non evidenziando il nome di Mancini. "Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara".