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Caso Juve-Napoli, pubblicate le motivazioni: "Napoli ha rispettato il protocollo, nessuna malafede"TUTTO mercato WEB
© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport
giovedì 7 gennaio 2021, 15:00Serie A
di Ivan Cardia

Caso Juve-Napoli, pubblicate le motivazioni: "Napoli ha rispettato il protocollo, nessuna malafede"

Attraverso i canali ufficiali del CONI, sono state rese disponibili pochi minuti fa le motivazioni con le quali il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha dato ragione al Napoli nell’ambito della contesa con la FIGC relativa alla famosa partita non giocata contro la Juventus. Nelle 13 pagine redatte dall’organo giudicante, guidato da Franco Frattini, si legge come il Collegio di Garanzia non condivida le valutazioni del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello, giunti alla considerazione che il Napoli avesse “orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarla”. Una valutazione che però, secondo il Collegio di Garanzia, “non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti”.

A impedire il viaggio un atto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute L’organo giudicante del CONI evidenzia infatti come la fonte competente a disciplinare i fatti di causa fosse la circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto «Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19», in ragione anche del rinvio effettuato dal Protocollo FIGC del 28 settembre 2020. Essa, evidenzia il Collegio, prevede al settimo comma “una facoltà, concessa al Dipartimento di prevenzione, non un obbligo” di consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara ai soggetti risultati negativi ai test a cui si sottopone il gruppo squadra dopo una positività. “Tale facoltà - si legge nelle motivazioni - non è stata esercitata dal richiamato Dipartimento; anzi, quest’ultimo ha agito in modo del tutto opposto, esercitando la diversa prerogativa riconosciuta dalla legge”. Cioè prevedere l’isolamento anche per un componente del gruppo squadra, la scelta fatta dal Dipartimento di prevenzione. Ne deriva così che a impedire la partenza del Napoli non fosse la nota del 4 ottobre 2020, ore 14.13 della ASL Napoli 2 Nord, “ma va, invece, individuato nelle due note del 3 ottobre 2020, ore 16.53”, che “rappresentano gli atti oggettivamente impeditivi dell’attività cui sarebbe stata tenuta la SSC Napoli in applicazione della normativa federale. Quegli atti rappresentano il c.d. factum principis, che ha impedito la prestazione della SSC Napoli, sia perché entrambi sono atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi, sia perché applicativi di una Circolare emergenziale del Ministero della Sanità, sia perché coerenti proprio con il procedimento previsto dal comma 6 della richiamata Circolare”.

Il Napoli ha rispettato il Protocollo FIGC. In conclusione, se l’impedimento al viaggio del club di De Laurentiis va trovato nelle due note del 3 ottobre, il Collegio evidenzia come la prestazione del Napoli, cioè partecipare alla partita, fosse “divenuta impossibile per effetto dei richiamati provvedimenti, che escludono, peraltro, considerato il pieno rispetto della normativa vigente, una responsabilità di quest’ultima società. Responsabilità che, di certo, non può essere individuata, come invece concludono le decisioni endofederali, nella richiesta di chiarimenti circa la condotta da tenere. Infatti, sotto questo profilo, la SSC Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimanda, con riferimento alla procedura da osservare in caso sia accertata la positività al COVID- 19 di un calciatore, alla citata Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente”.


Nessuna mala fede. In conclusione, le motivazioni del Collegio di Garanzia si soffermano anche sulla presunta mala fede della società azzurra: la richiesta di chiarimenti non era un atto volto a non disputare la partita con la Juve, ma “la diretta applicazione della richiamata Circolare”. E infine: “ne discende, ancora, non solo l’assenza di mala fede da parte della SSC Napoli, che ha agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, ma anche la infondatezza della tesi, sostenuta dalla CSA, del c.d. dolo da preordinazione, proprio per l’assoluto rispetto del Protocollo da parte della Società e della sussistenza di un provvedimento, che è il factum principis, e che ha reso impossibile una condotta diversa”.

In futuro non sarà possibile un nuovo caso? Il Collegio di Garanzia del CONI, infine, si sofferma anche sul nuovo Protocollo FIGC del 30 ottobre che ha reso obbligatoria anziché facoltativa la deroga della trasferta in bolla: non è applicabile al caso Napoli, perché modificato in un periodo successivo. Tuttavia, ma questo il Collegio non lo scrive proprio perché non può interessarsi del nuovo Protocollo, questa previsione dovrebbe consentire di evitare il ripetersi di un caso analogo, essendo ora obbligatorio e non più facoltativo il passaggio in bolla della squadra in vista della trasferta.