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Assoluzione Acerbi: una clamorosa eccezione rispetto a due precedentiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
martedì 26 marzo 2024, 22:45Primo piano
di Mirko Nicolino
per Bianconeranews.it

Assoluzione Acerbi: una clamorosa eccezione rispetto a due precedenti

Marconi (Pisa) e Santini (Padova) condannati nonostante non ci fossero sufficienti prove per decretare la loro colpevolezza: perché?

Francesco Acerbi è stato assolto dalla giustizia sportiva per i presunti insulti a sfondo razziale nei confronti di Juan Jesus. Sia chiaro: per chi scrive, se non c’è la certezza dell’accusa, è giustissimo che il difensore dell’Inter sia stato assolto. Nel diritto le cose dovrebbero funzionare sempre così e mi fa per certi versi piacere che il Giudice Sportivo abbia basato proprio su questo le sue motivazioni. Ovvero, a parte le accuse del difensore del Napoli, nei confronti del quale, tra l’altro, Acerbi si era scusato in campo (di cosa? Viene da chiedersi a posteriori), non ci sono state prove certe che hanno certificato la colpevolezza del nazionale italiano.

Peccato, però, che sappiamo, e lo abbiamo visto soprattutto da Calciopoli in poi, che nella giustizia sportiva c’è l’onere della prova è capovolto: ovvero è l’accusato che deve dimostrare di essere innocente, anche se le prove contro di lui non sono propriamente schiaccianti. È così che di solito tesserati e club vengono condannati, come nel caso recente della Juventus condannata per bilanci e plusvalenze su cui ancora nessun tribunale “vero” si è espresso. Pur non essendoci prove della illiceità delle condotte bianconere, si è proceduto ugualmente.

Ci sono però due precedenti analoghi a questo caso Acerbi-Juan Jesus, che dimostrano come nella stessa situazione in passato si sia condannato a prescindere. Stiamo parlando, ad esempio, del calciatore del Pisa Michele Marconi, condannato per aver proferito la frase “la rivolta degli schiavi”. Secondo l’accusa, nonostante non ci fossero prove provate, Marconi si sarebbe rivolto al calciatore del Chievo Obi e per questo motivo sanzionato con 10 giornate di squalifica. Nella sentenza del tempo (anno 2020) si legge infatti che “non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza”.

Dieci giornate di squalifica nel 2021 anche per Claudio Santini del Padova. Nel dispositivo di quella sentenza si legge, a tal proposito, che “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni”. Nel caso di Juan Jesus, invece, le dichiarazioni della persona offesa, senza bisogno di riscontri esterni, non è bastata. Perché?